Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22191/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per illegale detenzione e porto di pistola, esplosione in luogo pubblico e minaccia. Con il primo motivo deduceva la mancanza di adeguata motivazione sulla capacità offensiva dell'arma, sostenendo che si trattasse di una pistola giocattolo, anche in ragione dell'assenza di bossoli e di residui dello sparo. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche, reiterative di quelle già respinte in appello e comunque infondate alla luce della motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifica la censura sulla natura e capacità offensiva dell'arma, perché non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, fondata sulle circostanze dell'azione, sul gesto immediato di disfarsi dell'arma e sulla ricerca internet effettuata dopo il fatto. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Quanto alla pena, ha ribadito che la determinazione è sindacabile solo se illogica o arbitraria e che, in caso di pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve dar conto, anche sinteticamente, della valutazione dei criteri di commisurazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso fondato su motivi generici, meramente reiterativi di quelli già disattesi in appello e privi di critica argomentata della sentenza impugnata è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La capacità offensiva di un'arma può essere desunta in via logica anche dalle modalità dell'azione, dal contesto intimidatorio e dai comportamenti successivi dell'agente, non essendo decisivo, da solo, il mancato rinvenimento di bossoli o residui di sparo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo incensuratezza non impone la concessione della diminuente.
  • La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria; se la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione può essere anche sintetica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.