Cassazione Civile, Ordinanza n. 01242/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (altro)
La controversia
Nel giudizio a quo il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo all'ufficio affari civili della Procura; con il secondo ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La questione centrale era quindi la decorrenza del termine per proporre opposizione e la sufficienza della conoscenza del provvedimento desunta da annotazioni del fascicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, motivo sufficiente di inammissibilità. In ogni caso ha ritenuto inammissibili anche nel merito le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "al visto PM" in data 10.5.2019 come indice di conoscibilità del decreto e aveva accertato che l'opposizione, proposta solo il 26.10.2020, era stata presentata oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre confermato la non liquidazione delle spese, perché il ricorrente era un ufficio del pubblico ministero e l'intimato non aveva svolto difese. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l'effettiva conoscenza
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato quale parametro del regime di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
il termine lungo è ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; l'opposizione era comunque tardiva rispetto a tale termine
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sorge l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
indicato come parametro quantitativo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare o proporre opposizione contro un provvedimento decisorio, è sufficiente anche una comunicazione equipollente, purché risulti la concreta ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Quando il ricorrente per cassazione non espone in modo sommario i fatti di causa, il ricorso è inammissibile indipendentemente dall'esame delle singole censure.
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati, decorrendo dalla pubblicazione del provvedimento.
- Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la conoscibilità dell'atto quando dagli atti risulti che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscenza dell'ufficio.
- Per i ricorsi proposti dal pubblico ministero in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale non è disposta la condanna alle spese, pur in caso di soccombenza.
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