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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27777/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 08/02/2024 che ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (reato contestato: art. 640 c.p.). La ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. e inosservanza di norme processuali (artt. 408, 410, 411 comma 1-bis c.p.p.), sostenendo che il pubblico ministero avrebbe chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato mentre il G.i.p. l'ha disposta per particolare tenuità, senza confrontarsi con la richiesta del pubblico ministero e della difesa; contesta inoltre la formulazione della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e la compendiata produzione documentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto della ricorrente: dal fascicolo emerge che il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione proprio per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), e la ricorrente aveva proposto opposizione contro tale richiesta. Le conclusioni orali del pubblico ministero in udienza non possono sostituire o mutare la richiesta scritta senza formale rinuncia; inoltre il controllo in Cassazione sull'ordinanza di archiviazione è limitato al vizio di violazione di legge e non può estendersi alla valutazione motivazionale sulla fondatezza della notizia di reato. Per questi motivi è stata pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce il reato originariamente iscritto a carico dell'indagata (truffa). La Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto, essendo la decisione centrata sui profili processuali relativi all'archiviazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Ragione giuridica invocata per qualificare il fatto come di particolare tenuità. La Corte rileva che il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione proprio con riferimento a tale norma e che la ricorrente si era opposta a tale richiesta.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Norma procedurale riferita alla richiesta di archiviazione dal pubblico ministero; richiamata dalla ricorrente ma non ritenuta violata dalla Corte rispetto alla forma della richiesta.

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Norma sulla decisione del giudice per l'archiviazione; la Corte ha valutato la conformità del provvedimento impugnato ai limiti di legge per l'archiviazione per particolare tenuità.

  • art. 411 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La Corte conferma che l'ordinanza emessa ai sensi di questa disposizione è impugnabile in Cassazione solo per vizio di legge.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Richiamato per affermare la ricorribilità per cassazione delle ordinanze di archiviazione per particolare tenuità che incidono definitivamente su situazioni di diritto soggettivo, limitando tuttavia l'esame ai vizi di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella sua determinazione.

Massime di principio

  • L'archiviazione per particolare tenuità prevista dall'art. 411, comma 1‑bis c.p.p. è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge; non è consentito sindacare in motivazione i giudizi di merito sulla fondatezza della notizia di reato.
  • La richiesta scritta del pubblico ministero vincola i contenuti essenziali della domanda di archiviazione: le conclusioni orali rese in udienza hanno funzione integrativa e non possono variare la natura della richiesta senza una formale rinuncia alla posizione scritta.
  • Se dal fascicolo emerge che la richiesta di archiviazione è stata formulata con riferimento alla particolare tenuità del fatto, l'opposizione dell'indagato è diretta a contrastare quella specifica motivazione; sostenere il contrario senza fondamento documentale rende il ricorso manifestamente infondato e può comportare condanne alle spese e sanzioni.
  • Chi impugna un'ordinanza di archiviazione deve focalizzarsi su profili di illegittimità di diritto (violazione di legge); i rilievi esclusivamente motivazionali o di valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.
  • Nelle controversie relative ad archiviazioni, è importante che le parti compongano e conservino chiaramente la documentazione e le richieste scritte, poiché il contenuto formale di tali atti è rilevante per la verifica della legittimità del provvedimento.

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