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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia traeva origine dall’opposizione proposta da una professionista contro un’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di euro 124.516,41, riferita a cartelle concernenti contributi previdenziali dovuti a un ente previdenziale forense per diverse annualità. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato tale decisione. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 1, commi 197 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’omesso esame di una circostanza decisiva, lamentando che la Corte d’appello, a fronte della richiesta di definizione agevolata, non avesse sospeso il processo in attesa dell’adesione dell’agente della riscossione. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che le contestazioni relative alla nullità delle notifiche delle cartelle fossero specifiche e che tali notifiche, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., fossero nulle per mancanza del CAN e della prova della ricezione della raccomandata informativa. Nel giudizio di legittimità, l’agente della riscossione documentava la presentazione delle istanze di definizione agevolata relative ai crediti controversi, l’adesione dell’ente competente e il pagamento delle prime due rate.

La decisione

La Corte ha rilevato che la definizione agevolata riguardava anche debiti di natura non tributaria, inclusi i contributi dovuti dai professionisti alla Cassa forense. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha ritenuto perfezionata la definizione, ai fini dell’estinzione del giudizio, con il versamento della prima o unica rata, purché fossero prodotti la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e la documentazione del pagamento. Tuttavia, non essendo stata fornita la prova della definizione di tutti i carichi oggetto della controversia, la Corte non ha pronunciato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato d’ufficio l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate, con dichiarazione di acquisizione definitiva e irripetibilità delle somme versate a qualsiasi titolo.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 197 e seguenti, L. n. 197/2022

    Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione; il testo richiama in particolare i commi 232 e seguenti e il comma 235.

    La disciplina della definizione agevolata è stata ritenuta applicabile anche ai debiti di natura non tributaria relativi ai contributi dovuti dai professionisti alla Cassa forense.

  • art. 1, comma 241, L. n. 197/2022

    , ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022

    La comunicazione del concessionario di ammissione alla definizione agevolata e di determinazione delle somme dovute costituisce, insieme agli altri documenti indicati, elemento utile per dichiarare l’estinzione del giudizio.

  • art. 12-bis D.L. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/2025

    Norma di interpretazione autentica

    Ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto debiti inclusi nella dichiarazione di adesione, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata, se sono prodotte la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e la prova del pagamento.

  • art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024, conv. con modificazioni in L. n. 15/2025

    Definizione agevolata richiamata come cd. rottamazione quater

    La disciplina è richiamata quale ulteriore ipotesi di definizione agevolata rilevante ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. n. 202/2024, conv. con modificazioni in L. n. 15/2025

    , ex art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024

    La comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto prevista dalla norma rientra nella documentazione necessaria per dichiarare l’estinzione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo

    Sono le disposizioni processuali invocate dalla ricorrente a sostegno dei motivi di ricorso.

  • artt. 139, 140 e 143 c.p.c.

    Norme sulle notificazioni

    Sono state invocate dalla ricorrente per contestare la validità delle notifiche delle cartelle, con particolare riferimento alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    , in tal modo violando l’art. 112 c.p.c.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla pretesa omessa considerazione delle specifiche contestazioni sulla nullità delle notifiche.

  • art. 24 Cost.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla mancata sospensione del processo a fronte della richiesta di definizione agevolata.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

    La norma è stata invocata dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte sviluppasse una specifica motivazione autonoma sul punto.

Massime di principio

  • La disciplina della definizione agevolata prevista dall’art. 1 della legge n. 197 del 2022 può applicarsi, ai fini dell’estinzione del giudizio, anche a debiti di natura non tributaria relativi a contributi previdenziali dovuti a enti previdenziali privatizzati, quando tali debiti siano compresi nella dichiarazione di adesione.
  • Ai soli fini dell’estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché siano prodotti la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte dell’agente della riscossione e la prova del pagamento.
  • Quando la documentazione prodotta non dimostra la definizione agevolata di tutti i carichi oggetto della controversia, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intero giudizio; ricorrendone i presupposti, deve invece dichiarare d’ufficio l’estinzione del giudizio secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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