Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25217/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva notificato all’ente previdenziale un precetto per euro 4.079,42, oltre spese legali, in qualità di difensore antistatario di una parte vittoriosa in altro giudizio, e aveva promosso pignoramento presso terzi. L’ente previdenziale aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo che, prima del pignoramento promosso dal ricorrente, l’agente della riscossione aveva notificato un pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 avente a oggetto tutti i crediti dovuti dall’ente al ricorrente, con ordine di pagamento diretto all’agente della riscossione e divieto di disposizione delle somme. Il giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura e, nel giudizio di merito, aveva dichiarato insussistente il diritto del ricorrente di procedere esecutivamente contro l’ente, dichiarando inefficace il pignoramento notificato il 16 luglio 2015. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo ammissibile la costituzione cartacea dell’ente nel giudizio di opposizione, qualificato come nuovo procedimento di cognizione, e provata l’esistenza e l’efficacia del precedente pignoramento esattoriale, anche alla luce della comunicazione dell’agente della riscossione del 24 maggio 2013 e delle successive pronunce che avevano dichiarato inammissibili le opposizioni proposte dal ricorrente. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato violazioni processuali relative alla forma cartacea della costituzione dell’ente, al deposito della procura e dei documenti, alla mancata o irregolare instaurazione del contraddittorio, alla necessità del deposito telematico e alla mancata qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 72 e 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., sostenendo che il pignoramento esattoriale non fosse provato o fosse divenuto inefficace per il mancato pagamento da parte del terzo entro sessanta giorni, che non potesse vincolare un credito sorto in base a un titolo giudiziale successivo alla sua notifica, che la procedura esattoriale fosse inesistente o estinta e che la questione appartenesse alla giurisdizione tributaria. Nelle memorie ha inoltre prospettato una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità della disciplina con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha stabilito che l’opposizione all’esecuzione instaura un nuovo procedimento di cognizione, distinto dalla precedente procedura esecutiva. Pertanto, all’epoca della costituzione dell’ente e prima dell’entrata in vigore dell’esclusività generalizzata del deposito telematico, la costituzione della parte non precedentemente costituita poteva avvenire anche in forma cartacea; erano quindi ammissibili il deposito cartaceo della comparsa o memoria di costituzione, della procura e dei documenti allegati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto provata l’esistenza del pignoramento esattoriale notificato dall’agente della riscossione, nonché la comunicazione successiva che ne aveva confermato l’efficacia e informato l’ente della sospensione giudiziale della procedura. Il pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 è stato qualificato come speciale forma di espropriazione presso terzi, normalmente stragiudiziale, nella quale l’agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate. La sospensione della procedura non faceva venir meno gli obblighi del terzo, che doveva custodire e accantonare le somme, senza disporne, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. La Corte ha inoltre affermato che il pignoramento esattoriale può riguardare anche crediti futuri, purché derivanti da un rapporto base già esistente alla data della notifica. Nel caso concreto, il credito per compensi e spese processuali, pur divenuto esigibile dopo la notifica del pignoramento, derivava da un procedimento giudiziario già instaurato prima di tale data. Non risultava inoltre verificata alcuna causa di inefficacia o estinzione della procedura esattoriale; le opposizioni proposte dal ricorrente erano state dichiarate inammissibili. La questione pregiudiziale europea, prospettata soltanto nelle memorie e in termini generici, è stata ritenuta irrilevante: il sistema assicurava comunque l’accesso alla tutela giurisdizionale, effettivamente esercitata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l’ente intimato non si era costituito in cassazione. È stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Disciplina l’opposizione all’esecuzione proposta per contestare il diritto di procedere esecutivamente; nel caso concreto ha costituito il giudizio di cognizione nel quale l’ente ha contestato il diritto del ricorrente di agire esecutivamente.

  • art. 617 c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta qualificazione della controversia come opposizione agli atti esecutivi e al relativo termine di decadenza; la censura non è stata accolta.

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012

    Il deposito telematico è obbligatorio per gli atti endoprocessuali delle parti precedentemente costituite; per l’atto introduttivo di un nuovo giudizio, prima dell’esclusività generalizzata del deposito telematico, era ammessa la scelta tra deposito cartaceo e telematico.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale disposizione che ha successivamente codificato l’obbligatorietà e l’esclusività del deposito telematico.

  • art. 72 d.P.R. n. 602/1973

    Consente all’agente della riscossione, nei casi previsti, di ricorrere alla procedura ordinaria di espropriazione presso terzi disciplinata dall’art. 543 c.p.c.; la norma è richiamata per evidenziare l’alternatività dei rimedi esecutivi.

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    Prevede il pignoramento esattoriale presso terzi mediante ordine diretto al terzo di pagare all’agente della riscossione le somme dovute al debitore, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla norma.

  • art. 546 c.p.c.

    In caso di pignoramento presso terzi e di sospensione della procedura, impone al terzo gli obblighi di custodia e il divieto di disporre delle somme pignorate.

  • art. 543 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina della procedura ordinaria di espropriazione presso terzi, rispetto alla quale il pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 costituisce una forma speciale caratterizzata dall’ordine diretto di pagamento.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato per il principio secondo cui la riscossione tributaria può avvalersi di deroghe alle regole civilistiche e processual-civilistiche compatibili con la disciplina speciale.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenuta non necessaria.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il richiamo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale non evidenziava, secondo la Corte, alcun concreto deficit di tutela giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Il richiamo al diritto a un equo processo e all’accesso alla giustizia è stato ritenuto generico e non idoneo a fondare un rinvio pregiudiziale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’opposizione all’esecuzione instaura un nuovo procedimento di cognizione, distinto dalla procedura esecutiva cui si riferisce; prima dell’entrata in vigore dell’esclusività generalizzata del deposito telematico, l’atto introduttivo e la costituzione della parte non precedentemente costituita potevano essere depositati anche in forma cartacea.
  • L’obbligo di deposito telematico previsto per gli atti delle parti precedentemente costituite riguarda gli atti endoprocessuali del procedimento già instaurato e non si estende automaticamente all’atto introduttivo di un nuovo giudizio di cognizione.
  • Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 costituisce una forma speciale di espropriazione, normalmente stragiudiziale, che si perfeziona mediante la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e non richiede, in assenza di opposizioni, l’iscrizione a ruolo o l’intervento preventivo del giudice dell’esecuzione.
  • La sospensione della procedura di pignoramento esattoriale non elimina, di per sé, il vincolo sulle somme né gli obblighi del terzo pignorato, il quale deve custodire e accantonare le somme dovute, astenendosi dal disporne, sino alla definizione della procedura o alla cessazione del vincolo.
  • Il pignoramento esattoriale può comprendere crediti non ancora sorti o non ancora esigibili alla data della notifica, purché tali crediti derivino da un rapporto base già esistente anteriormente al pignoramento.
  • Il terzo destinatario dell’ordine ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 non può autonomamente disapplicare o sindacare la validità del pignoramento e deve rispettare il vincolo, salvo che intervenga la sospensione o la cessazione della procedura secondo i rimedi previsti.
  • La mancata esecuzione spontanea dell’ordine di pagamento da parte del terzo non determina automaticamente l’estinzione o l’inefficacia del pignoramento esattoriale; tali effetti richiedono l’effettivo pagamento o la sussistenza di una specifica causa di inefficacia accertata secondo i rimedi esperibili.
  • La tutela giurisdizionale contro il pignoramento esattoriale non è esclusa dalla natura stragiudiziale della procedura: il debitore può proporre le opposizioni e le azioni di accertamento previste dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.