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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25368/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nei confronti della società datrice di lavoro un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 78.328,79 a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Poiché l'esecuzione risultava insoddisfatta, promuoveva un pignoramento presso terzi nei confronti della società conduttrice di un'azienda appartenente alla debitrice. Il contratto prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro 4.000. Il terzo pignorato non rendeva tempestivamente la dichiarazione e, successivamente, sosteneva di non essere debitore di alcuna somma poiché il contratto subordinava il sorgere del diritto al canone all'emissione della fattura, che non era stata emessa. Il giudice dell'esecuzione assegnava al creditore soltanto il credito dichiarato da altro terzo. L'opposizione agli atti esecutivi e il successivo giudizio di merito venivano rigettati, ritenendosi che il credito non fosse esigibile in assenza di fattura e che la risoluzione consensuale anticipata del contratto, intervenuta nel dicembre 2019, escludesse l'esistenza di debiti della società terza verso la società debitrice. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: violazione degli artt. 1571 e 1587 c.c., sostenendo che l'obbligo di pagamento del canone deriva dal godimento del bene e non dall'emissione della fattura; violazione degli artt. 548 e 553 c.p.c. in tema di esistenza ed esigibilità del credito pignorato; violazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. per l'ammissione tardiva della scrittura relativa alla risoluzione; omessa pronuncia su due motivi di opposizione, riferiti agli artt. 548 e 549 c.p.c.; violazione dell'art. 2556 c.c. quanto all'opponibilità della risoluzione; violazione dell'art. 2917 c.c. quanto agli effetti della risoluzione nei confronti del creditore pignorante; violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova circa l'ammontare dei canoni maturati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il contratto di affitto d'azienda presenti, per il profilo considerato, un sinallagma analogo a quello della locazione: il godimento del bene costituisce il presupposto dell'obbligo di corrispondere il canone. L'emissione della fattura attiene invece al profilo fiscale, ha rilevanza esterna rispetto al sinallagma contrattuale e non può escludere l'esistenza o l'esigibilità dell'obbligazione di pagamento del canone. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1571 c.c.

    La disposizione prevede la corresponsione del corrispettivo in conseguenza del godimento del bene.

    Nel rapporto locatizio, e analogamente nell'affitto d'azienda per il profilo considerato, l'obbligo di pagamento del canone deriva dal godimento del bene; l'emissione della fattura non costituisce elemento del sinallagma contrattuale idoneo a escludere l'obbligazione.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1571 c.c.; il testo della decisione non sviluppa una distinta motivazione su questa disposizione.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi agli effetti della mancata dichiarazione del terzo pignorato; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'assegnazione del credito pignorato; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta tardività della produzione documentale nel rito applicato; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta tardività della produzione documentale; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta omessa pronuncia su motivi di opposizione; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta mancata instaurazione del procedimento relativo alla dichiarazione del terzo; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2556 c.c.

    Richiamato per la dedotta necessità di trascrizione o pubblicità della risoluzione del contratto; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2917 c.c.

    Richiamato per la dedotta inopponibilità al creditore pignorante degli atti estintivi o modificativi del credito pignorato; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova e il travisamento della prova; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale parametro processuale per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato per la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto alla riserva del Collegio per il deposito dell'ordinanza successivamente all'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel contratto di locazione, l'obbligo del conduttore di corrispondere il canone trova causa nel godimento del bene e non può essere subordinato, con effetti sul sinallagma contrattuale, alla mera emissione della fattura.
  • L'emissione della fattura assolve una funzione fiscale e, in quanto tale, non costituisce di regola elemento costitutivo dell'obbligazione civilistica di pagamento del canone né condizione dell'esigibilità del credito.
  • La violazione della normativa fiscale relativa alla fatturazione non incide, di per sé, sulla validità o sull'efficacia del contratto, producendo conseguenze esclusivamente sul piano tributario.
  • Il giudice non può escludere l'esistenza o l'esigibilità del credito per canoni maturati in ragione della mancata emissione della fattura, quando risulti provato il godimento del bene e il rapporto contrattuale che prevede il pagamento del canone.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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