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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, assunto nel 1987 da un istituto bancario con il grado di impiegato di prima categoria, ha agito nei confronti della società bancaria succeduta nel rapporto chiedendo il riconoscimento della qualifica di quadro dal 1990 o, in subordine, dal luglio 1993, in ragione delle mansioni superiori asseritamente svolte. La domanda è stata rigettata dal Tribunale e dalla Corte d'appello. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva cassato la decisione, stabilendo che la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e della maturazione dei diritti conseguenti dovesse essere compiuta alla luce della normativa vigente all'epoca, in particolare della legge n. 190 del 1985, e affermando che il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro poteva configurarsi anche in assenza di tempestiva contrattazione collettiva, sulla base dei requisiti legali. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda, ritenendo non provato che il lavoratore avesse svolto con continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, requisito previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1985. Ha inoltre giudicato generica e valutativa la prova articolata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle regole sul giudizio di rinvio e del giudicato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sostituito il parametro legale con criteri discrezionali e avrebbe riesaminato profili già coperti da giudicato, anche con riguardo alle mansioni concretamente svolte. Con il secondo ha denunciato la violazione della legge n. 190 del 1985 e degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c., sostenendo che il riconoscimento della qualifica fosse stato subordinato a requisiti non previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha preliminarmente escluso la necessità della trattazione in pubblica udienza, rilevando che la questione non presentava particolare rilevanza ai sensi della disciplina vigente e che il principio applicabile era già stato affermato dalla Corte. Esaminando congiuntamente i motivi, ha ritenuto inammissibili alcuni richiami normativi e ha escluso che potesse essersi formato un giudicato interno su mere affermazioni relative ai fatti o sulla valutazione delle mansioni, precisando che il giudicato riguarda la sequenza fatto-norma-effetto giuridico o capi autonomi della decisione, non le mere argomentazioni o i presupposti fattuali concorrenti alla formazione di un unico capo. Ha inoltre ritenuto che la Corte del rinvio si fosse correttamente uniformata alla precedente ordinanza rescindente, applicando il parametro dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1985. Le censure del lavoratore sono state considerate, nella sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione delle mansioni e delle risultanze processuali, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.500 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del ricorso introduttivo del lavoratore nel giudizio di primo grado.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo al giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto inammissibile il richiamo, indicando come pertinente la disciplina dell'art. 384 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come norma correttamente riferibile ai limiti e agli effetti del giudizio di rinvio.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che il giudicato interno si forma sulla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico e sui capi autonomi della decisione, non su mere argomentazioni o valutazioni di presupposti fattuali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato per i denunciati vizi di violazione di legge e omesso esame; la Corte ha escluso la configurabilità di un effettivo errore di diritto e ha rilevato l'inidoneità della censura a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    La Corte lo applica, nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022, per individuare i casi di trattazione in pubblica udienza e di decisione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale disciplina ordinaria della decisione in camera di consiglio quando non ricorrono i presupposti della pubblica udienza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato; la decisione ne precisa l'ambito attraverso il riferimento ai capi autonomi e alla sequenza costitutiva della decisione.

  • art. 2, comma 1, legge n. 190 del 1985

    "funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa"

    La disposizione costituisce il parametro sostanziale per verificare il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non provato il requisito della rilevante importanza delle funzioni.

  • art. 3, legge n. 190 del 1985

    Richiamato dal ricorrente e nella precedente decisione di legittimità in relazione al ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei requisiti applicativi della categoria dei quadri.

  • art. 6, legge n. 190 del 1985

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata dalla sentenza di rinvio; il rigetto non individua una distinta interpretazione applicativa della disposizione.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di mansioni e superiore inquadramento; la Corte ha deciso sulla base del parametro speciale della legge n. 190 del 1985.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte ha rilevato che la norma sulla prescrizione ordinaria non trovava applicazione nella sentenza impugnata.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte ha rilevato che la norma sulla prescrizione breve non trovava applicazione nella sentenza impugnata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicati per dare atto dei presupposti processuali del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Indicato quale disposizione introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di accertare e valutare le circostanze di fatto rilevanti alla luce del parametro giuridico indicato nella decisione rescindente.
  • Il giudicato interno non si forma su ogni affermazione contenuta nella motivazione: esso riguarda i capi autonomi della decisione, risolutivi di questioni controverse dotate di propria individualità, e non le mere argomentazioni o le valutazioni di presupposti fattuali concorrenti alla formazione di un unico capo.
  • La mancata impugnazione di una valutazione relativa a fatti o mansioni non rende quei fatti intangibili quando la precedente sentenza abbia rigettato la domanda e non abbia deciso su di essi mediante un capo autonomo e indipendente.
  • Il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro va verificato, per il periodo rilevante, alla luce dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1985, richiedendo lo svolgimento continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
  • Quando il ricorrente denuncia violazioni di legge ma mira sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle mansioni concretamente svolte e delle risultanze processuali, la censura si risolve in una critica al merito non riesaminabile in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa la rilevanza concreta delle mansioni, salvo che il ricorrente individui un effettivo errore nell'applicazione o nell'interpretazione della norma giuridica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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