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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07097/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio trae origine dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta a ottenere l'assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal, rigetto fondato sul difetto di prova del requisito reddituale richiesto dalla disciplina della prestazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato i presupposti di accesso alla prestazione; ha inoltre invocato la direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla CGUE nella sentenza 25.11.2020, C-303/19, deducendo che non potesse pretendersi un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare e prospettando un profilo discriminatorio a danno del cittadino extracomunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, l'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2 l. n. 153/1988; nel caso concreto, la mancanza di prova del requisito reddituale era già stata accertata dal primo giudice e la Corte territoriale aveva correttamente negato l'acquisizione documentale in appello, non risultando allegati nell'atto introduttivo i fatti costitutivi rilevanti né emergendo sufficienti piste probatorie dal materiale già acquisito. La Corte ha anche escluso che la richiesta di prova del requisito reddituale integri discriminazione verso il cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e assolto con ogni mezzo idoneo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988)

    La prestazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la duplice prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale previsto dalla norma; l'onere di dimostrarne la ricorrenza grava sull'interessato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato quale parametro ermeneutico, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione già data dalla giurisprudenza consolidata alla disciplina della prestazione.

  • direttiva 2003/109/CE

    La Corte esclude che la direttiva imponga di derogare all'onere probatorio del requisito reddituale o che consenta un trattamento di favore per i cittadini extracomunitari rispetto ai cittadini italiani.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare spetta solo se l'interessato prova cumulativamente il lavoro svolto e il requisito reddituale previsto dalla legge; la prova di tali presupposti incombe sul richiedente.
  • Il requisito reddituale richiesto per l'accesso alla prestazione deve essere allegato e provato dalla parte già nel giudizio di merito; in appello possono essere acquisiti nuovi documenti solo se i fatti costitutivi siano stati puntualmente allegati e vi siano già nel fascicolo elementi probatori significativi che giustifichino la loro indispensabilità.
  • La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare non è discriminatoria nei confronti del cittadino extracomunitario quando impone un onere probatorio identico a quello gravante sui cittadini italiani, poiché la prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.
  • Non può invocarsi la normativa eurounitaria per ottenere un trattamento probatorio di favore non previsto per gli altri aventi diritto, se la regola nazionale si limita a richiedere la dimostrazione di un presupposto sostanziale ugualmente richiesto a tutti i richiedenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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