Cassazione Penale, Ordinanza n. 40017/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati ambientali connessi alla gestione di reflui e al loro deposito incontrollato. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che lo stabilimento teatro dei fatti sarebbe stato gestito da una società diversa da quella indicata nel capo d'imputazione, e che egli non potesse quindi essere ritenuto responsabile; ha inoltre lamentato una pretesa errata valutazione delle prove e una motivazione solo apparente, per essersi il giudice di appello limitato a richiamare per relationem la decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità non può risolversi in una rivalutazione delle prove o in una diversa lettura degli elementi istruttori, ma riguarda la coerenza logica e la completezza della motivazione. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua, valorizzando le risultanze testimoniali secondo cui, al sopralluogo, erano in corso lavorazioni a spruzzo con produzione di acque reflue depositate incontrollatamente, svolte da dipendenti dell'imputato, presente al momento dei fatti; ciò rendeva irrilevante la circostanza che operasse nello stabilimento una società diversa, anche perché i reati contestati erano qualificati come reati comuni e non propri. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione; dalla motivazione emerge che si tratta di un reato comune, non proprio, relativo a condotte di gestione illecita di rifiuti/reflui.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione; la Corte la menziona insieme all'art. 256, comma 1, come parte dei reati per cui vi è stata condanna, senza ulteriori specificazioni nel testo.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
il sindacato della Cassazione resta di legittimità anche dopo la riforma del 2006; la possibilità di dedurre il vizio di motivazione da altri atti non consente un riesame del merito, ma solo la verifica della correttezza dell'iter argomentativo e dell'eventuale travisamento decisivo della prova.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove a quella accolta dai giudici di merito: la Corte di cassazione verifica la coerenza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta il merito istruttorio.
- La deduzione di vizi motivazionali fondati su atti del processo è ammissibile solo se la prova asseritamente trascurata o travisata incide in modo decisivo sulla struttura argomentativa della sentenza impugnata; non basta un dissenso interpretativo sulle risultanze probatorie.
- Quando la responsabilità è fondata su riscontri testimoniali circa la presenza dell'imputato, l'attività svolta dai suoi dipendenti e il deposito incontrollato dei reflui, la diversa intestazione formale della gestione societaria dello stabilimento può risultare irrilevante se i reati contestati hanno natura comune e non richiedono una qualità soggettiva specifica.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima se la sentenza di appello aderisce consapevolmente alla decisione di primo grado e la motivazione complessiva resta congrua e immune da vizi logici.
- Il ricorso manifestamente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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