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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24523/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava in parte e dichiarava inammissibile in parte il riesame del decreto di sequestro preventivo sul capitale sociale e sull'intero complesso aziendale e patrimoniale della ESI s.r.l., di cui era indicato amministratore pro tempore. Contestava la declaratoria di inammissibilita' della richiesta di riesame relativa alle quote sociali nonostante avesse eccepito la questione in memoria, rilevando altresì l'assenza del periculum in mora perché le condotte criminose si sarebbero concluse nel 2018 e la sua nomina ad amministratore risaliva al 2020; deduceva inoltre che la costituzione di un blind trust avesse sottratto la disponibilità delle quote agli indagati impedendone l'uso illecito.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente dichiarato inammissibile la richiesta di riesame relativa al capitale sociale in forza della precedente statuizione della Corte di cassazione che aveva individuato nel trustee l'unico soggetto legittimato a richiederne la restituzione. Quanto al complesso aziendale e patrimoniale, ha confermato il rigetto perché il Tribunale ha motivatamente ritenuto che la societa' fosse stata utilizzata da Savoia per commettere i reati e che il ricorrente fosse, di fatto, prestanome. Ha inoltre escluso rilevanza del blind trust rispetto al patrimonio aziendale gestito dal ricorrente. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Gli artt. 353 e 353-bis sono indicati come i reati contestati (turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente) per i quali è stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda; la sentenza ritiene che gli elementi emersi giustifichino il sequestro rispetto al patrimonio aziendale

  • Codice di procedura penale

    L'art. 321 c.p.p. (sequestro impeditivo) è stato applicato per impedire l'ulteriore utilizzo illecito del complesso aziendale: la Corte conferma che è sufficiente il pericolo concreto e attuale di dissipazione o di ulteriore uso illecito per confermare il sequestro

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016

    Richiamati i precedenti secondo cui il terzo che chiede la restituzione del bene può dedurre solo la propria titolarità o la mancanza di contributo al reato e non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare

Massime di principio

  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può contestare unicamente la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato, ma non i presupposti generali della misura cautelare (esistenza del reato o del pericolo) che sono rimessi al procedimento penale
  • La costituzione di un blind trust può trasferire il diritto di agire per la restituzione delle partecipazioni sociali al trustee; se il trust riguarda solo il capitale sociale, ciò non esclude automaticamente misure sul complesso aziendale o sul patrimonio gestionale se permangono elementi di pericolo
  • Per il sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. è necessario un pericolo concreto e attuale di uso illecito o dissipazione: la prova della persistenza del controllo o dell'effettiva gestione da parte di soggetti ritenuti prestanome o il proseguimento dell'attività illecita è decisiva per la conferma del sequestro
  • La qualifica di 'prestanome' o l'emersione di una gestione di fatto a favore di indagati rafforza il periculum e giustifica la misura anche se il terzo dichiara di essere subentrato successivamente o di aver adottato strumenti di separazione patrimoniale
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile in questa materia corre il rischio di essere condannato alle spese e ad una sanzione alla Cassa delle Ammende; occorre quindi valutare attentamente la legittimazione sostanziale e la tempestività delle censure prima di impugnare

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