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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23045/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un ex dipendente aveva chiesto in giudizio l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società nel periodo 17.8.2009-30.7.2011 e la condanna al pagamento di somme a titolo di ultima mensilità, TFR e credito IRPEF non rimborsato. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ritenendo la propria competenza territoriale sulla base di due criteri di collegamento ex art. 413 c.p.c.: il luogo di stipulazione del contratto e il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa alla cessazione del rapporto. La Corte d'appello, in riforma parziale, aveva ridotto l'importo dovuto, ritenendo valide le dimissioni del lavoratore e detraendo l'indennità di mancato preavviso, ma aveva confermato la competenza territoriale del Tribunale. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c. e travisamento degli atti, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse fondato la competenza su due rationes decidendi, mentre a suo dire il Tribunale avrebbe valutato solo il criterio del luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro; in sostanza, lamentava che l'appello non avesse impugnato una delle due ragioni poste a base della decisione sulla competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente individuato due criteri alternativi di competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione: il luogo di conclusione del contratto e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa alla cessazione del rapporto, con mancata prova del trasferimento o cessazione della dipendenza locale dell'azienda nel termine rilevante. La ricorrente, però, si era limitata a censurare in modo generico l'interpretazione della sentenza di primo grado e del motivo di appello, senza indicare specificamente l'errore decisivo della Corte territoriale né trascrivere in modo essenziale gli atti rilevanti, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Conseguentemente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    Nel processo del lavoro i criteri di competenza territoriale possono concorrere in via alternativa; la sentenza valorizza il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e quello in cui il lavoratore prestava attività alla cessazione del rapporto, secondo la ricostruzione operata dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con esposizione chiara e sintetica e trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti; la mancata osservanza di tale onere comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione dell'errore del giudice di appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi richiede una censura specifica, intelligibile e ancorata agli atti processuali rilevanti; non basta una critica generica alla lettura della sentenza di merito.
  • L'error in procedendo consente alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti, ma tale potere presuppone comunque che il motivo sia formulato nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • Ai fini della competenza territoriale nel rito del lavoro, la decisione di merito può essere sorretta da più criteri alternativi tra quelli previsti dall'art. 413 c.p.c.; se anche uno solo di essi resta valido e non specificamente censurato, la decisione sulla competenza regge.
  • La contestazione in cassazione della ricostruzione del giudice di merito deve individuare esattamente quale passaggio decisorio sarebbe erroneo e in che modo gli atti di causa lo smentirebbero, con trascrizione essenziale dei documenti pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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