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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08680/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferraro ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio (7/8/2025) su telefoni e dispositivi informatici nell'ambito di indagini per corruzione. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio per ne bis in idem / litispendenza cautelare perché era pendente un ricorso per cassazione del PM avverso precedente annullamento di decreti di sequestro; (2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata trasmissione al Tribunale del riesame della nota n. 0224281 della Guardia di Finanza, ripetutamente richiamata nel decreto; (3) carenza o superficialità della valutazione del fumus commissi delicti e mancato confronto con le evidenze difensive (prezzo di acquisto congruo dell'auto e giustificazione dei compensi corrisposti alla moglie); (4) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l'indifferenziata acquisizione di una massa di dati informatici senza criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Motivazione: il primo motivo (litispendenza/ne bis in idem cautelare) è stato ritenuto infondato perché il PM aveva rinunciato all'impugnazione al momento dell'adozione del nuovo decreto, elidendo la litispendenza; la deduzione sull'intempestiva prova della trasmissione della rinuncia è rimasta priva di prova. I secondi, terzo e quarto motivi sono stati ritenuti fondati: (i) la mancata trasmissione della nota della Guardia di Finanza, ripetutamente richiamata, ha violato l'art. 324 c.p.p. e il diritto di difesa, posto che tale atto risultava determinante per l'adozione del sequestro; (ii) il Tribunale del riesame ha omesso un confronto effettivo con le argomentazioni difensive e quindi non ha svolto il controllo richiesto sul fumus commissi delicti; (iii) la motivazione sulla proporzionalità del sequestro probatorio dei dispositivi informatici è risultata formale e non ha indicato criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di restituzione come richiesto dalla giurisprudenza. Conseguentemente la decisione è stata annullata e gli atti rimandati per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    «la cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame»

    Imposta l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti che hanno fondato il provvedimento cautelare; la mancata trasmissione di atti ritenuti determinanti comporta la caducazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare l'ordinanza e rinviare al tribunale per nuovo esame; norma richiamata per il rinvio disposto dalla Cassazione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma relativa al sequestro probatorio e alle condizioni della sua adozione; richiamata nel quadro delle censure sul corretto esercizio dell'azione cautelare.

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiesta dalla Corte come principio sul gravame di cassazione: chi deduce vizi deve indicare specificamente gli elementi di fatto dagli stessi desunti; usata per esigere prova della tempestiva trasmissione della rinuncia del PM in Cassazione.

  • art. 110, 319, 321 cod. pen.

    Rinvio alle norme penali richiamate in relazione alla configurazione del reato ipotizzato e agli elementi costitutivi valutati nel fumus commissi delicti; la Corte richiede un confronto effettivo con le eccezioni difensive.

  • art. 127, art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate in ordine al diritto di difesa e alle garanzie procedurali nel corso delle indagini e del contraddittorio; la mancata trasmissione di atti lesivi di tali garanzie è censurabile.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi al sequestro probatorio e alla disciplina delle misure reali; contestata la compressione non proporzionata dei diritti derivante dall'acquisizione massiva di dati.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato a supporto delle censure sui principi di adeguatezza e proporzionalità nella compressione dei diritti (riferimento costituzionale alla responsabilità penale dell'ufficio e ai limiti dell'azione pubblica).

  • art. 5, paragrafi 3 e 4, Trattato UE; artt. 49, paragrafo 3, e 52 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamati per i profili di tutela dei diritti personali e di proporzionalità nelle misure che incidono su dati personali e libertà fondamentali; la Corte li prende in considerazione nel bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può richiedere nuovamente una misura cautelare dopo l'annullamento per vizi formali, ma deve rinunciare all'impugnazione precedente al momento dell'adozione del nuovo provvedimento per evitare la litispendenza cautelare (ne bis in idem cautelare).
  • In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale deve ricevere tutti gli atti su cui si è fondato il provvedimento: la mancata trasmissione di atti ripetutamente richiamati e determinanti comporta annullamento salvo che l'indagato non dimostri che gli atti non erano determinanti.
  • Il controllo del fumus commissi delicti da parte del giudice del riesame deve essere effettivo: non è sufficiente un'asserita presa d'atto della prospettazione accusatoria, ma il giudice deve confrontare le argomentazioni e le prove difensive in modo non meramente formale.
  • In caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici occorre specificare nel decreto i motivi della perimetrazione o, al contrario, le ragioni dell'acquisizione estesa: devono essere indicati gli specifici criteri di selezione, eventuali limiti temporali dei dati di interesse e i tempi/criteri per la restituzione della parte non pertinente, per rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza.
  • Chi contesta la mancata trasmissione di atti o altre carenze processuali ha l'onere di indicare perché tali atti fossero determinanti per il provvedimento impugnato; l'assenza di questa specificazione può rendere infondata la censura.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando i vizi sono non sanabili, oppure annullare con rinvio al giudice di merito per nuovo esame quando è necessario un contraddittorio integrale o una valutazione di merito conforme ai principi sopra indicati.

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