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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19061/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo di una fornitura di marmo; l’altra parte aveva proposto opposizione deducendo vizi del materiale e aveva anche chiesto il risarcimento dei danni, chiamando in causa il posatore e il levigatore. Il tribunale aveva ritenuto prescritta l’azione per vizi, rigettato l’opposizione e accolto solo in parte le domande successive. In appello, la corte territoriale aveva invece ritenuto fondate le doglianze dell’opponente: aveva revocato il decreto ingiuntivo, riconosciuto un concorso di responsabilità tra fornitore e acquirente nella misura del 50% ciascuno, e condannato il venditore a risarcire metà del danno quantificato dal consulente tecnico. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla garanzia per vizi nella compravendita, sostenendo che la clausola "visto e piaciuto" escludesse la garanzia per vizi riconoscibili; 2) violazione delle norme su garanzia, risarcimento e concorso colposo, contestando l’addebito del 50% di responsabilità e l’esistenza di un obbligo risarcitorio; 3) violazione delle regole sulla prova e sulla consulenza tecnica, per la mancata rinnovazione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, essendo stato accertato che il marmo era stato visionato e scelto dall’acquirente e che i difetti erano riconoscibili con la normale diligenza, la clausola "visto e piaciuto" esonerava il venditore dalla garanzia per vizi non occultati in mala fede. Ne consegue che non poteva configurarsi un inadempimento del venditore né una sua corresponsabilità nel danno, con necessità di nuovo esame in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i vizi denunciabili in cassazione dedotti nei motivi di ricorso, relativi a violazione di legge e vizi motivazionali.

  • artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.

    richiamati in tema di interpretazione del contratto, ma la Corte risolve la questione valorizzando il significato della clausola contrattuale e le risultanze fattuali.

  • artt. 1490, 1491 e 1496 c.c.

    la Corte afferma che la clausola "visto e piaciuto" esclude la garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.

  • artt. 1494, 1492 e 1476 c.c.

    evocati dal ricorrente per contestare risarcimento e responsabilità, ma la Corte esclude l’inadempimento del venditore in presenza di vizi riconoscibili accettati dall’acquirente.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel motivo sulla graduazione della responsabilità; resta assorbito dalla esclusione della responsabilità del venditore.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    dedotti per censurare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica, ma il motivo è assorbito.

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata rinnovazione della CTU; la censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.

Massime di principio

  • Nella compravendita, la clausola "visto e piaciuto" vale come accettazione della cosa venduta nello stato in cui si trova e esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza dell’acquirente, purché non vi sia occultamento doloso dei difetti.
  • Quando i difetti della cosa venduta erano percepibili al momento della scelta e dell’accettazione del bene, non può configurarsi un inadempimento del venditore né una sua corresponsabilità risarcitoria per quei medesimi vizi.
  • Se il contratto ha ad oggetto esclusivamente la vendita del bene e non anche la posa o l’esecuzione dell’opera, le contestazioni sulla qualità del risultato finale vanno imputate, di regola, al corretto ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, senza estendere automaticamente la responsabilità del venditore ad attività estranee al contratto di vendita.
  • L’accertamento dell’oggetto del contratto e delle caratteristiche della cosa venduta è decisivo per stabilire se operi o meno la garanzia per vizi e se sussista un diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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