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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26573/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti di una debitrice, la società terza pignorata rese dichiarazione di quantità ammettendo un debito verso l'esecutata ma sostenendo che tale credito fosse estinto per compensazione con un proprio controcredito. La società propose opposizione agli atti esecutivi contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 5.5.2014 e, nel giudizio di merito, chiese in via subordinata anche l'accertamento dell'estinzione del debito per compensazione. Il Tribunale rigettò l'opposizione. In cassazione la società dedusse un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere il Tribunale esaminato la domanda subordinata sulla compensazione.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso della debitrice esecutata, dichiarandolo inammissibile. Nel merito, però, ha ritenuto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse stata proposta contro un atto non opponibile, perché l'ordinanza del 5.5.2014 aveva natura meramente preparatoria e non definitoria della procedura esecutiva. In una vicenda di pignoramento presso terzi, una volta resa la dichiarazione di quantità, il terzo pignorato non avrebbe dovuto proporre opposizione formale contro quel provvedimento; l'eventuale contestazione del creditore avrebbe potuto semmai condurre a un'opposizione avverso l'ordinanza che risolve la contestazione ex art. 549 c.p.c. Poiché la causa non poteva essere proposta, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore delle controparti, mentre nulla ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è proponibile solo contro atti esecutivi dotati di autonoma rilevanza e idonei a incidere attualmente nella sfera giuridica dell'interessato; restano esclusi gli atti meramente preparatori o interlocutori.
  • Nel pignoramento presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo non è, di per sé, un provvedimento esecutivo opponibile con l'opposizione formale; la tutela va eventualmente incardinata contro l'ordinanza che definisce la contestazione della dichiarazione del terzo.
  • Quando il giudizio è stato introdotto in assenza di un atto esecutivo impugnabile, il giudice deve dichiarare l'improponibilità della domanda e la cassazione può avvenire senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
  • La compensazione eccepita dal terzo pignorato può assumere rilievo nel procedimento esecutivo solo attraverso il corretto meccanismo di contestazione della dichiarazione e del successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione, non mediante opposizione avverso un atto preparatorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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