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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18200/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure fossero, in parte, estranee al giudizio di legittimità e, per il resto, rivolte a ottenere una rivalutazione del merito già esaminato dai giudici di primo e secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 febbraio 2024. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa mancata integrazione dell'elemento soggettivo del reato; 2) la dedotta inosservanza della disciplina del concorso formale di cui agli artt. 81, comma 1, e 337 c.p.; 3) l'erronea mancata esclusione della recidiva contestata; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero fuori dall'area del sindacato di legittimità, perché le sentenze di merito avevano già motivato in modo logico, coerente e puntuale su tali aspetti; gli ulteriori motivi sono stati considerati inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, c.p.

    Richiamato dalla difesa per lamentare l'inosservanza della disciplina del concorso formale; la Corte non ne affronta il merito, rilevando che la questione era già stata motivatamente decisa nei gradi di merito.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 81, comma 1, c.p. quale parametro della censura difensiva sul concorso formale; la Corte non entra nel merito della doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio o delle deduzioni di merito già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia логica, coerente e puntuale.
  • Le doglianze su elemento soggettivo, concorso formale, recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena sono inammissibili se si risolvono nella mera richiesta di rivalutazione del merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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