Cassazione Penale, Ordinanza n. 18194/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo investiva in modo generico l'apprezzamento delle prove già svolto nei gradi di merito e tendeva a ottenere un nuovo esame del compendio probatorio, estraneo ai limiti del giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 ottobre 2023. Con un unico motivo, ribadito anche con memoria del 19 febbraio 2025, la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 393-bis c.p., contestando sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito e chiedendo un nuovo esame delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse generica e, in realtà, diretta a ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La norma è stata invocata dalla difesa, ma la Corte non ne ha svolto una lettura di merito; ha soltanto rilevato che la relativa doglianza era formulata in modo generico e si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove già valutate dai giudici di merito.
- Una censura è inammissibile quando, pur formalmente evocando la violazione di una norma incriminatrice o processuale, si limita a contestare in modo generico la ricostruzione fattuale operata nelle sentenze di merito.
- L'inosservanza denunciata deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; in mancanza, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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