Cassazione Penale, Ordinanza n. 18193/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che l'imputato, all'epoca, si trovava in detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica. Con il secondo motivo ha censurato l'inosservanza dell'art. 337 c.p., assumendo che il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza dell'intimazione a fermarsi rivolta dagli agenti di polizia. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dal verbale dell'udienza dibattimentale risultava la presenza dell'imputato, la sua conoscenza delle imputazioni e la comunicazione della successiva data di rinvio. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo rispetto all'appello e comunque non confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva esaminato in modo congruo gli elementi di fatto e di diritto della responsabilità, sia quanto all'elemento materiale, compresa l'offensività della condotta, sia quanto all'elemento psicologico.
Norme richiamate
La censura difensiva richiamava la norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente motivato sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, inclusa l'offensività della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di notifica è manifestamente infondata quando dagli atti risulta che l'imputato era presente all'udienza, ha avuto conoscenza delle imputazioni e della successiva data di rinvio.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione di merito è sufficiente se dà conto in modo congruo degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la responsabilità, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello psicologico, compresa l'offensività della condotta.
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