Cassazione Penale, Ordinanza n. 18195/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, rilevando che non vi era stata un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa con utile contributo alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con i primi quattro motivi e con memoria depositata successivamente, vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle proprie dichiarazioni testimoniali, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e delle intercettazioni. Contestava inoltre l'insussistenza dei reati di calunnia e falsa testimonianza ascritti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la non punibilità dei fatti perché impossibili. Con il quinto motivo denunciava la violazione degli artt. 69 e 133 c.p. e con il sesto motivo la violazione dell'art. 538 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e a un sindacato di merito precluso in sede di legittimità, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
Richiamato dalla difesa nel quinto motivo per censurare la valutazione del trattamento sanzionatorio o del bilanciamento delle circostanze, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 133 c.p.
Richiamato dalla difesa nel quinto motivo; la censura è stata giudicata inammissibile poiché diretta a sollecitare un riesame di merito.
art. 538 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel sesto motivo in tema di statuizioni civili; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di reale confronto con la motivazione e per tentativo di ottenere un sindacato di merito.
art. 616 c.p.p.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza processuale tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto il profilo del vizio di motivazione, si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; quando le doglianze non si misurano con le rationes decidendi effettive, esse sono inammissibili.
- La deduzione di insussistenza del reato, di errori nella valutazione delle dichiarazioni o delle intercettazioni e di mancata rinnovazione istruttoria non consente di per sé un riesame del merito se non si evidenzia un vizio logicamente e giuridicamente rilevante nei limiti del giudizio di cassazione.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili sono inammissibili se formulate in modo astratto o non ancorato alla specifica motivazione della decisione impugnata.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se non ha svolto un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa e a fornire un utile contributo alla decisione.
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