Cassazione Penale, Ordinanza n. 18188/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (prevenuto)
La controversia
Il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni aveva chiesto al Tribunale di Salerno la revoca della misura di prevenzione, deducendo che, dopo una lunga detenzione e soprattutto dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di assoluzione per i fatti in materia di stupefacenti, venivano meno i presupposti della pericolosità sociale su cui si fondava l’esecuzione della misura. Il tribunale aveva respinto l’istanza. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che l’assoluzione definitiva escludeva il fatto-base rilevante ai fini della perdurante pericolosità qualificata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il rimedio esperibile contro il provvedimento del tribunale che decide sull’istanza di revoca o modifica della sorveglianza speciale è l’appello, non il ricorso per cassazione, e ha quindi riqualificato l’impugnazione come appello da trasmettere alla Corte di appello competente.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come appello, ritenendo che il mezzo di impugnazione corretto contro l’ordinanza del tribunale che decide sulla revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia l’appello ai sensi del d.lgs. 159/2011. Di conseguenza ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la decisione nel merito. Non vi è stata pronuncia sulla fondatezza della richiesta di revoca, ma solo sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011
istanza avanzata ex art. 11 comma 2 del decreto legislativo 159/2011
norma che consente di chiedere la revoca della misura di prevenzione personale
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
Violazione dell'art. 14 comma 2 ter del d.lgs. 159/2011
norma invocata dal ricorrente a fondamento della censura sulla pericolosità qualificata e sulla motivazione del rigetto
art. 10, d.lgs. 159/2011
appello, oggi previsto dall'art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159
individua l’appello come mezzo di impugnazione contro il provvedimento del tribunale sulla revoca o modifica della misura di prevenzione personale
art. 568, comma 5, c.p.p.
In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
consente la riqualificazione dell’impugnazione proposta come mezzo diverso da quello formalmente indicato
art. 666, comma 6, c.p.p.
art. 666, comma 6, c.p.p.
richiamato come base del diverso orientamento minoritario che riteneva esperibile il ricorso per cassazione, ma non condiviso dalla Corte
Massime di principio
- Contro il provvedimento del tribunale che decide sull’istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il mezzo di impugnazione è l’appello e non il ricorso per cassazione.
- Quando un’impugnazione è proposta con denominazione errata ma risulta riconducibile a un mezzo di gravame diverso, il giudice deve qualificarla secondo il contenuto sostanziale dell’atto, applicando il principio di conversione dell’impugnazione.
- Nel sistema delle misure di prevenzione, la decisione sulla revoca incide ancora sul giudizio di pericolosità e deve essere assistita dalle garanzie previste per il relativo procedimento, ivi compresa la possibilità di un controllo di merito in appello.
- La questione relativa alla persistenza della pericolosità sociale dopo una sentenza definitiva di assoluzione non viene scrutinata nel merito se l’impugnazione è stata proposta con un mezzo processualmente errato e deve essere prima devoluta al giudice competente.
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