Cassazione Penale, Ordinanza n. 18197/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza il fatto che il ricorso non si confrontava in modo effettivo con la sentenza impugnata e, per i profili sulle attenuanti e sulla recidiva, tendeva a ottenere una rivalutazione del merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 337 c.p., sostenendo che la condotta si sarebbe esaurita in un mero divincolarsi dagli agenti operanti, quindi in una resistenza solo passiva e non penalmente rilevante nei termini ritenuti dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, inoltre, l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo reiterativo delle censure già proposte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato giudicato infondato quanto alle attenuanti generiche, perché non indicava elementi positivi idonei a superare il diniego fondato su gravità del fatto e precedenti, e inammissibile quanto alla recidiva, perché sollecitava una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma come parametro della contestazione, ritenendo che la sentenza di merito avesse correttamente ravvisato nella condotta gli elementi materiali e psicologici del reato, inclusa l'offensività, e non una mera resistenza passiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da una condotta che, valutata nel suo complesso, presenti offensività e consapevolezza, non potendo la difesa arrestarsi alla qualificazione atomistica del gesto come mera resistenza passiva se la motivazione di merito ne ha accertato la rilevanza penalmente tipica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censure quando sia sorretto da elementi oggettivi quali la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato e il ricorrente non indichi concreti elementi positivi idonei a superare tale valutazione.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando mira sostanzialmente a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in cassazione.
Come è indicizzato
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