Cassazione Penale, Ordinanza n. 18190/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per truffa e falso; la Corte di appello, aderendo a un accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione confermando la responsabilità e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso investiva una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che le censure sul trattamento sanzionatorio erano non consentite, poiché la pena era stata oggetto di pattuizione tra le parti e le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado, in equivalenza con le aggravanti contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti: la doglianza sul trattamento sanzionatorio non era deducibile in cassazione, essendo la pena stata concordata e non essendo più contestabile il diniego delle attenuanti generiche, già riconosciute dal Tribunale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di appello pronunciata a seguito di accordo tra le parti; in tale sede non sono consentiti motivi di ricorso che investano questioni oggetto di pattuizione, come il trattamento sanzionatorio concordato.
Consente la trattazione de plano del ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. quando l'impugnazione sia proposta per motivi non consentiti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa sulla base di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione censure che investano punti oggetto di pattuizione, in particolare il trattamento sanzionatorio concordato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se propone motivi non consentiti contro una decisione adottata nel rito concordato, poiché il controllo di legittimità non può riaprire questioni già definite dall'accordo tra le parti.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è non ammissibile quando tali attenuanti risultino già riconosciute nel giudizio di primo grado e la pena sia stata successivamente rideterminata in conformità all'accordo tra le parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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