Cassazione Penale, Sentenza n. 25946/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni. Il difensore ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 10, comma 1‑bis e 27, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e lesione del contraddittorio per presunta utilizzazione di ordinanze cautelari non versate in atti (rivalutazione in peius della pericolosità basata su elementi sopravvenuti); 2) motivazione apparente circa la condizione economico‑patrimoniale e l'asserita acquisizione di profitti illeciti senza adeguate indagini patrimoniali; 3) violazione del principio di proporzionalità per l'imposizione dell'obbligo di soggiorno dato l'esiguo numero di reati e il loro svolgimento anche fuori dal comune di residenza; 4) motivazione apparente sull'esclusione dell'indigenza nonostante la detenzione e le autodichiarazioni prodotte per il patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge; non è consentito un riesame di merito salvo assoluta assenza di motivazione. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto infondata l'affermazione sulla violazione del contraddittorio: i giudici di appello hanno basato il loro giudizio su risultanze del casellario e su provvedimenti cautelari noti alle parti. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha preso a fondamento la lunga serie di precedenti penali (1990‑2023) e l'assenza di una documentata attività lavorativa lecita, per sostenere l'attualità della pericolosità e l'ipotesi di profitto da reato. La terza censura è stata dichiarata inammissibile come mero dissenso valutativo rispetto alla congrua motivazione dei giudici di merito. La quarta censura è stata respinta perché le autodichiarazioni di indigenza sono state ritenute generiche e non idonee a contrastare le risultanze che indicano che il ricorrente trae sostentamento da reati a scopo di lucro; inoltre la questione avrebbe richiesto un nuovo esame di merito, non consentito in sede di legittimità. È stata confermata la conferma della misura (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p. e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
La Corte richiama l'art.1, comma 1, lett. b) per valutare l'attualità della pericolosità sociale; inoltre richiama l'art.10 (e suoi commi) nel senso che il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge e non per mero sindacato di merito.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamato per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato di legittimità.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamato come norma richiamata dalla giurisprudenza che modera l'ambito di sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione.
art. 10, comma terzo, d.lgs. n.159/2011
Ribadisce la limitazione del controllo in sede di legittimità sui provvedimenti di prevenzione alla sola verifica di violazioni di legge.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
L'ipotesi di 'illogicità manifesta' (art.606 e)) è sostanzialmente esclusa come mezzo di sindacato in Cassazione nel procedimento di prevenzione, poiché il controllo è riservato alla violazione di legge salvo completa assenza di motivazione.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6/9/2011 n.159
Norma interpretata come fondamento per ritenere l'attualità della pericolosità sociale quando sussistono precedenti per reati a scopo di lucro e mancanza di attività lavorativa lecita.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure di prevenzione/sorveglianza speciale) il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge: non è ammesso un normale riesame di merito o un sindacato sul convincimento logico‑evidente del giudice di merito, salvo assoluta assenza di motivazione.
- La deduzione di 'illogicità manifesta' o il mero dissenso valutativo rispetto all'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito è, di regola, inammissibile in Cassazione in materia di prevenzione; le censure devono mirare a specifiche violazioni di legge o a palese carenza motivazionale.
- Per denunce di violazione del contraddittorio è essenziale dimostrare che il giudice abbia effettivamente fondato la decisione su atti o prove sopravvenute e non conosciute alle parti; l'uso di risultanze ufficiali (es. casellario, provvedimenti cautelari noti) non integra la violazione del contraddittorio se erano accessibili alle parti.
- Le censure relative alla condizione economico‑patrimoniale e all'indigenza richiedono elementi documentali e indagini patrimoniali adeguate: autodichiarazioni generiche possono essere ritenute insufficienti se contrastate da risultanze probatorie concrete.
- Le eccezioni sul principio di proporzionalità (es. criticare l'obbligo di soggiorno come eccessivo) quando si risolvono in un mero rinnovato apprezzamento del bilanciamento degli interessi sono inammissibili in Cassazione e devono essere trattate in sede di merito.
- Il ricorrente in materia di misure di prevenzione rischia la condanna alle spese e, in casi di inammissibilità non dolosa, una sanzione equitativa (es. somma alla cassa delle ammende); quindi le impugnazioni devono essere valutate attentamente sul piano della rilevanza giuridica.
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