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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44021/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego dell'autorizzazione al reingresso temporaneo in Italia disposto dal Questore, che gli aveva impedito di partecipare personalmente all'udienza di sorveglianza relativa a titolo esecutivo originariamente sospeso. Denunciava la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU), lamentando che la mancata ammissione personale all'udienza fosse illegittima e avrebbe reso invalida la procedura.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il diritto di partecipazione personale dell'interessato all'udienza di sorveglianza è tutelato dall'art. 666, comma 4, c.p.p., e dall'art. 6 CEDU; ha inoltre precisato che l'art. 17 d.lgs. n. 286/1998, pur attribuendo al Questore il potere di autorizzare o negare il reingresso, non toglie la possibilità di sindacare tale diniego nel giudizio di merito e che il diniego deve essere motivato su elementi nuovi e stringenti di pericolosità. Nel caso concreto il diniego risultava contraddittorio e privo di elementi sopravvenuti giustificativi (dopo un primo rilascio del permesso vanificato da disguido burocratico), quindi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede l'autorizzazione al reingresso temporaneo per stranieri espulsi per ragioni di giustizia penale; la norma non esclude il sindacato del giudice e l'impugnabilità congiunta della decisione questorile e dell'ordinanza che definisce il giudizio; il diniego deve fondarsi su motivi seri e attuali di ordine o sicurezza pubblica.

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Garantisce il diritto dell'interessato, se richiesto, di essere sentito personalmente in sede di procedimento di sorveglianza; la mancata partecipazione per legittimo impedimento comporta diritto al rinvio e, in mancanza, può determinare invalidità della procedura.

  • art. 6 CEDU

    art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

    Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il diritto a difendersi personalmente e ad assistere/farsi assistere in udienza implica la garanzia della possibilità di essere presenti; le eccezioni all'obbligo di presenza devono essere valutate con rigore.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    art. 24 e art. 111 della Costituzione

    Riconoscono la tutela giurisdizionale e il diritto di difesa; il procedimento di sorveglianza deve garantire il contraddittorio e l'effettività delle garanzie difensive.

  • art. 656, commi 5 ss., cod. proc. pen.

    art. 656, commi 5 e ss., cod. proc. pen.

    Normativa collegata all'esecuzione e alle misure alternative alla detenzione, richiamata in relazione al titolo esecutivo oggetto del procedimento di sorveglianza.

  • d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv. legge 10 dicembre 2023, n. 176

    art. 1, comma 1, lett. e) del d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv. con legge 10 dicembre 2023, n. 176

    La novella ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 17 d.lgs. n. 286/1998 e la disciplina del sindacato giudiziale sul diniego questorale, pur mantenendo il potere amministrativo del Questore.

  • Giurisprudenza Corte EDU (es. Hermi, Sejdovic, Medenica)

    Hermi c. Italia, Sejdovic c. Italia, Medenica c. Svizzera

    Puntualizza che la presenza in aula è strettamente connessa all'effettività dei diritti di difesa previsti dall'art. 6 CEDU e che le autorità nazionali devono adottare misure diligenti per garantirla; le eccezioni vanno strettamente motivate.

  • Giurisprudenza di legittimità italiana (es. Sez.1, n.1913 del 23/10/2020 Di Bari)

    Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari); Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012 (Mennai); altre massime citate

    Precisano che il legittimo impedimento legittima il rinvio e che la richiesta di presenziare deve essere tempestiva e provenire dal condannato o da suo procuratore speciale; il difensore da solo non può sostituirsi alla richiesta diretta del condannato.

Massime di principio

  • Il diritto della persona condannata a partecipare personalmente all'udienza di sorveglianza è costituzionalmente e convenzionalmente protetto e, se richiesto, la sua assenza per legittimo impedimento impone il rinvio.
  • L'autorizzazione questorale al reingresso temporaneo, prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 286/1998, può essere negata per motivi di ordine o sicurezza pubblica, ma il diniego deve essere motivato su elementi nuovi, attuali e adeguatamente ponderati; un precedente rilascio del permesso vanificato da cause burocratiche rende particolarmente onerosa la prova di sopravvenuta pericolosità.
  • La decisione amministrativa che nega il reingresso deve contenere un ragionamento logico e coerente; decisioni contraddittorie o basate su elementi generici non resistono al controllo giurisdizionale.
  • La richiesta di partecipare deve essere presentata dall'interessato o da suo procuratore speciale e tempestivamente rispetto all'insorgere dell'impedimento; il solo difensore non può supplire alla domanda personale dell'interessato.
  • In procedimenti con rilevante incidenza sulla libertà personale, le autorità giudiziarie e amministrative hanno l'obbligo di adottare misure diligenti per consentire la presenza dell'imputato; la mancata adozione di tali misure può determinare l'annullamento del provvedimento conclusivo.

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