Cassazione Penale, Sentenza n. 19126/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva assolto dall'appropriazione indebita ma lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa in danno di Barbara Pergolini. I motivi denunciati in cassazione erano: (1) vizio di motivazione relativo all'affermazione della responsabilità per truffa, contestando la logica e la fondatezza delle conclusioni che avrebbero dedotto un dolo iniziale dall'inadempimento parziale delle prestazioni contrattuali; (2) travisamento della prova documentale, sostenendo l'inidoneità di alcune fatture (nn. 41, 45, 56) a provare la finalità criminosa del Santoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che la truffa può essere integrata anche da artifici posti in essere durante la fase esecutiva di contratti a esecuzione durevole e che le sentenze di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza degli artifici (fatture con causali invertite, rassicurazioni sulla fornitura dei materiali, sottoscrizione di un contratto integrativo finalizzato a carpire fiducia). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto per la prima volta in cassazione (violazione del divieto di sollevare questioni non dedotte in appello). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Rinvio alla previsione procedurale sulla trattazione orale; qui segnalata per stabilire che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto perché le parti non hanno chiesto la trattazione orale
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Procedure speciali e requisitoria scritta del PM in relazione al procedimento disciplinato durante la pandemia; qui utilizzata per la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte enuncia i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione
La norma è interpretata nel senso che la truffa può ricorrere non solo nella fase precontrattuale ma anche durante l'esecuzione del contratto, quando artifici o raggiri cagionano la volontà ingannata della vittima e producono ingiusto profitto
art. 609, comma 1 cod. proc. pen.
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Delimita i poteri di cognizione della Corte di Cassazione in relazione ai motivi di ricorso proposti; la Corte qui osserva che non può esaminare questioni non prospettate in appello
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiedono l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nel ricorso; ciò delimita l'oggetto della decisione di legittimità
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate in appello; usata per escludere l'esame del travisamento della prova sollevato per la prima volta in cassazione
Disposizione sulle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità con attribuzione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende; qui applicata per quantificare le sanzioni economiche
Massime di principio
- Il reato di truffa (art. 640 c.p.) può integrarsi non solo nella fase pre-contrattuale (con la formazione viziata del consenso) ma anche durante l'esecuzione del contratto: artifici e raggiri posti in essere nel corso dell'esecuzione possono dimostrare l'intento fraudolento di non adempiere alle obbligazioni assunte.
- Nei contratti a esecuzione durevole la valutazione della condotta deve considerare l'intero arco temporale del rapporto: omissioni, rassicurazioni ingannevoli, fatture anomale o la stipula di contratti integrativi possono costituire elementi idonei a provare l'artificio e il dolo.
- In sede di cassazione non sono esaminabili questioni aprese per la prima volta: doglianze sulle prove documentali o sul travisamento vanno tempestivamente sollevate in appello, altrimenti risultano inammissibili per i limiti di cognizione imposti dal codice di procedura penale.
- La motivazione della sentenza di merito deve essere valutata nel complesso: censure che riproducono ragionamenti già svolti in appello e ritenuti non fondati saranno dichiarate manifestamente infondate in cassazione.
- Chi impugna deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il ricorso (art. 581 e 591 c.p.p.); la mancanza di specificità può travolgere l'ammissibilità o la valutazione del merito.
- Le conseguenze economiche per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comprendere condanne alle spese processuali, somme alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
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