Cassazione Penale, Ordinanza n. 31451/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per fatti qualificati ai sensi degli artt. 628 e 629 c.p. Uno dei ricorsi contestava in sostanza la motivazione sulla ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente affermato la responsabilità. Un secondo motivo, proposto nell'interesse di uno degli imputati, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Un ulteriore motivo dello stesso ricorrente deduceva violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, evidenziando la congrua motivazione della Corte territoriale sulla gravità delle condotte e sulla conseguente esclusione di un trattamento più favorevole. I motivi sull'elemento soggettivo e sull'art. 129 c.p.p. sono stati ritenuti generici per indeterminatezza, poiché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure sulla responsabilità miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, che la doglianza sulle attenuanti generiche era manifestamente infondata e che i motivi relativi a dolo e proscioglimento ex art. 129 c.p.p. erano generici. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie contestate ai ricorrenti; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
Richiamato come una delle fattispecie contestate ai ricorrenti; non vi è rivalutazione della sussistenza del reato in sede di legittimità.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità delle condotte e di una motivazione congrua del giudice di merito; il relativo apprezzamento è di fatto e non è sindacabile se non viziato.
È la norma richiamata per individuare gli elementi di valutazione che il giudice di merito può considerare nel concedere o escludere le attenuanti generiche.
La Corte rileva che la doglianza sull'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento è generica e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere censure specifiche e non meramente assertive; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone
Principio richiamato: la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
art. 43952/2017 Sez. 5, Pettinelli
Principio richiamato: il giudizio sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e ancorata agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo del reato e sulle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili per genericità.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure non consentano di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione di merito e quindi di esercitare il controllo di legittimità.
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