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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37787/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/3/2025 che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta a ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la carenza e la debolezza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), basati su precedenti penali per lo più datati, su tre incontri con Settimo Mineo privi di contenuto conosciuto e su intercettazioni e dichiarazioni ritenute inconcludenti; 2) l'assenza di specifici capi di imputazione per condotte estorsive e la mancata precisazione del ruolo del ricorrente nella vicenda "Gallinella"; 3) l'erronea valorizzazione della vicinanza ad esponenti mafiosi e dei rapporti familiari (es. il genero Perrone) come indici di partecipazione; 4) la mancata considerazione del "tempo silente" (circa quattro anni) tra i fatti e l'adozione della misura cautelare; 5) l'omessa motivazione circa l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari nei confronti di persona ultrasettantenne ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una valutazione "atomistica" degli elementi indiziari e ha confermato la correttezza della valutazione globale operata dal Tribunale del riesame: i precedenti e gli elementi recenti (anche fino al 2021) integrano un quadro indiziario coordinato e logico; le intercettazioni e le osservazioni confermano l'attivismo del ricorrente nel settore estorsivo e il suo riconoscimento come componente attivo del sodalizio; la vicinanza a vertici mafiosi e il sostegno al genero detenuto sono stati considerati indicatori utili della "messa a disposizione". Quanto al tempo trascorso, la Corte ha ritenuto che non fosse tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, essendo presenti comportamenti successivi sintomatici di perdurante pericolosità. Sull'eccezione dell'età, la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" che giustificano la custodia in carcere nonostante la presunzione di cui all'art. 275, comma 4. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma invocata come titolo dell'istanza di revoca della misura cautelare; la decisione del Tribunale sul merito dell'istanza è stata sindacata in cassazione nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione

  • art. 416-bis c.p.

    Elemento sostanziale del capo di provvisoria imputazione (associazione di tipo mafioso); la Corte ha confermato che la partecipazione può risultare da attività significative e dal riconoscimento del soggetto come parte attiva del sodalizio

  • art. 273 c.p.p.

    Criterio della valutazione della gravità indiziaria: la Corte ha richiamato il principio della valutazione globale e coordinata degli elementi indiziari secondo canoni logici

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina delle prove testimoniali e ai criteri per valutarne l'attendibilità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia considerato correttamente la coerenza e i profili di corroborazione tra fonti diverse

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione

  • art. 275, comma 4 c.p.p.

    Presunzione di esclusione della custodia in carcere per gli ultrasettantenni, superabile solo con esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero dimostrate nel caso concreto

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 Della Costa e altre pronunce citate)

    Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006 Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Modaffari; ecc.

    Più pronunce sono richiamate per affermare: a) il divieto di sindacare in cassazione una valutazione meramente atomistica degli indizi; b) la possibilità di ricavare la partecipazione mafiosa da attività significative e indicatori di "messa a disposizione"; c) l'uso legittimo delle massime d'esperienza nel fenomeno mafioso; d) i criteri di valutazione del tempo intercorso e della presunzione di cui all'art. 275

Massime di principio

  • In materia cautelare per reati di mafia la gravità indiziaria va valutata nel suo complesso: non è consentito in cassazione un sindacato che smonti l'argomentazione passo dopo passo se il giudice ha esposto ragioni logiche e coordinate
  • Le massime d'esperienza sono strumenti probatori legittimi nel contesto della criminalità mafiosa, purché il giudice le colleghi a dati fattuali concreti (incontri ripetuti con esponenti di vertice, intercettazioni, attività di controllo del territorio)
  • Precedenti penali datati non escludono di per sé la responsabilità attuale, soprattutto se emergono elementi più recenti che indicano continuità o ripresa dell'attività criminale
  • La mancanza di un capo d'imputazione dettagliato per ciascun reato-fine non impedisce di ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa se provate attività significative funzionali all'organizzazione
  • La presunzione di esclusione della custodia per gli ultrasettantenni (art. 275, comma 4) può essere superata solo con motivazione che dimostri esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; il tribunale deve argomentare specificamente questo elemento
  • Il "tempo silente" tra i fatti e la misura cautelare deve essere espressamente valutato: un arco temporale rilevante privo di condotte successive sintomatiche può indebolire l'esigenza cautelare, ma la mera distanza cronologica non è decisiva se sussistono elementi recenti indicativi di pericolosità
  • In cassazione il controllo è di legittimità sulla congruenza e completezza della motivazione: si può ottenere accoglimento solo se riscontrato un vizio formale o un'assenza di motivazione sulle ragioni decisive

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