Cassazione Penale, Sentenza n. 39646/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gualano era imputato per la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 per non avere presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno 2014, evadendo IVA per euro 53.958, importo superiore alla soglia di punibilità. Ha impugnato la sentenza di condanna articolando quattro motivi: 1) vizio di notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere il giudice basato la quantificazione dell'imposta evasa sulle risultanze dello "spesometro" (dati induttivi/presuntivi); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); 4) eccessività della pena ritenuta, non contenuta nel minimo edittale vigente al momento del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis per compiuta giacenza e successiva comunicazione al destinatario, documentata dall'ufficiale postale. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso della banca dati (spesometro) impiegata dall'Amministrazione finanziaria per determinare l'ammontare dell'IVA evasa, poiché fondata su fatture reali e non solo su mere presunzioni. La richiesta di applicare l'art. 131-bis è stata respinta perché il ricorrente aveva due precedenti penali della stessa indole, indice di abitualità, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità. Sulla misura della pena la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito: lo scostamento dal minimo edittale non è manifestamente illogico e trova giustificazione nella contestuale condotta omissiva e nei precedenti del reo. Conseguentemente la condanna è stata confermata; il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5 comma 1
Norma che punisce le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha ritenuto integrato il reato in ragione dell'omessa dichiarazione e dell'importo evaso superiore alla soglia di punibilità.
codice di procedura penale, art. 415-bis
La comunicazione di chiusura indagini notificata tramite compiuta giacenza è valida se risultano gli atti dell'ufficiale postale attestanti il deposito e l'avviso a destinatario; la Corte ha ritenuto regolare la notificazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'esistenza di almeno due precedenti della stessa indole prova l'abitualità, ostativa al beneficio.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese processuali: la Corte ha disposto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La notificazione per compiuta giacenza, corredata dall'attestazione dell'ufficiale postale e dall'invio dell'avviso, è considerata valida anche se la modulistica riporta segnature non perfettamente ordinate, purché risulti l'effettivo deposito e l'avviso al destinatario.
- I dati amministrativi contenuti nello spesometro o in banche-dati fiscali possono costituire base idonea per la determinazione dell'imposta evasa: se si riferiscono a fatture reali sono prova materiale e non meramente presuntiva, salvo che la difesa non produca elementi probatori contrari.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è preclusa quando ricorra l'abitualità del comportamento; la giurisprudenza ritiene indice di abitualità la presenza di almeno due precedenti della stessa indole.
- Lo scostamento dalla pena minima edittale è ammissibile se adeguatamente motivato dal giudice del merito e non manifestamente illogico; il sindacato di legittimità è limitato quando la discrezionalità giudiziaria è esercitata con motivazione plausibile.
- Per contestare valutazioni basate su accertamenti amministrativi l'imputato deve offrire elementi di prova specifici che mettano in dubbio la veridicità o la corretta attribuzione dei dati al suo soggetto; censure generiche sono spesso ritenute inammissibili.
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