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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2544/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (03/07/2023) che ha rigettato la richiesta di dissequestro parziale di due immobili (via Venanzio Fortunato, Roma, e Cortina d'Ampezzo) e di somme giacenti presso la Tesoreria della Banca d'Italia. La ricorrente deduceva: mancanza di motivazione sul periculum in mora ai sensi della giurisprudenza a Sezioni Unite (n. 36959/2021); prescrizione dei reati 'fine' (truffa, appropriazione indebita, falso) che avrebbe reso illegittimo il vincolo reale; assenza di nesso di pertinenzialità tra beni e delitti, posto che le provviste deriverebbero da attività professionale lecita e da assegni spettanti a clienti o soggetti vittoriosi in giudizio; insufficienza del quadro indiziario rispetto al reato associativo e al riciclaggio. Chiedeva il dissequestro totale o per la quota non collegabile ai reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto del periculum in mora ha osservato che la mancata motivazione è effettivamente presente ma non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione perché la questione non era stata sollevata né nell'istanza di dissequestro né nei motivi di appello (principio di devoluzione dell'appello cautelare). Sul merito delle censure di illogicità e mancanza della prova di pertinenzialità ha ritenuto che la Corte di cassazione, nel giudizio su riesame reale, sia limitata al vizio di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali, e non può sindacare il merito o rivedere valutazioni di fatto e di probabilità giudiziale. Ha pertanto dichiarato inammissibili anche i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma che incrimina l'associazione per delinquere; nella sentenza è il caposaldo dell'accusa che giustifica il sequestro patrimoniale laddove la consumazione dell'associazione sia anteriore agli acquisti immobiliari

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Sezione Unite ha imposto che il provvedimento motivi anche sul periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca

  • art. 240 c.p.

    Confisca (norma collegata alla finalità del sequestro); richiamata nella giurisprudenza sulle esigenze di motivazione del periculum in mora

  • art. 322-bis c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'appello cautelare reale applicata al procedimento di riesame oggetto dell'impugnazione

  • art. 325 c.p.p.

    Norma che regola il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali; la Corte limita il sindacato ai vizi di violazione di legge e ai difetti motivazionali gravi

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato per i limiti della cognizione nel giudizio di appello cautelare (principio di devoluzione)

  • art. 578-bis c.p.p.

    Richiamato come norma che non trova applicazione problematica nel caso, essendo il sequestro stato disposto anche come prodromico a confisca diretta e non in relazione a ipotesi regolate da tale articolo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna a spese e il pagamento a favore della cassa delle ammende, applicata alla ricorrente in caso di inammissibilità

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Prevede l'estensione dell'inammissibilità anche ai motivi aggiunti; richiamata per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti depositati

  • Sezioni Unite, sent. n. 36959/2021 (Ellade)

    Principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione sul periculum in mora; richiamata dalla ricorrente e valutata dalla Corte

Massime di principio

  • Le doglianze circa la mancata motivazione sul periculum in mora, pur fondate alla luce delle Sezioni Unite, devono essere sollevate tempestivamente nell'istanza di dissequestro e riproposte nell'appello cautelare; non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non rientrano nell'ambito devoluto al giudice d'appello
  • Nel giudizio di appello cautelare (riesame reale) vige il principio di devoluzione: il sindacato del giudice di appello è limitato ai punti contestati nell'istanza sottoposta al primo giudice e nei motivi di appello; motivi nuovi o questioni non dedotte non possono essere introdotti d'ufficio
  • La Corte di cassazione, in sede di riesame reale, valuta principalmente la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali; non è luogo per una nuova valutazione di merito su pertinenzialità, adeguatezza o sulla valutazione indiziaria salvo che emerga un vizio giuridico evidente
  • La prescrizione dei reati 'fine' non esclude automaticamente la legittimità del sequestro se sussiste un reato associativo o altra fattispecie anteriore che giustifichi il vincolo reale: occorre verificare il periodo di consumazione dell'associazione e il nesso causale tra utilità illecita e bene
  • Quando i beni sono cointestati, la richiesta di dissequestro può riguardare solo la quota non sottoposta a vincolo reale; la parte deve chiarire e documentare la titolarità e i rapporti patrimoniali per ottenere rilascio parziale
  • Strategia difensiva consigliata: sollevare esplicitamente tutte le questioni procedurali e probatorie (incluso il periculum in mora) già nell'istanza di dissequestro, documentare sospensioni o interruzioni della prescrizione, e inserire nei motivi di appello gli specifici profili giuridici che si vogliono sottoporre al riesame

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