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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07949/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una società aveva acquistato da una venditrice alcuni pneumatici per autogrù, lamentando vizi e difetti in 16 pezzi che li rendevano inidonei all’uso. In primo grado chiedeva la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno; la venditrice, a sua volta, chiedeva il pagamento del prezzo di pneumatici sostitutivi forniti in base a un successivo accordo scritto, e chiamava in garanzia la propria fornitrice, la quale chiamava a sua volta la produttrice. Il Tribunale riconosceva i vizi, condannava al risarcimento e accoglieva la domanda sul prezzo dei pneumatici sostitutivi, con manleve a catena. La Corte d’appello confermava, ritenendo che non vi fosse stata una mera sostituzione della merce difettosa nell’ambito del contratto originario, ma una nuova compravendita di materiale di diversa tipologia, qualità e prezzo, conclusa con proposta scritta e accettazione tramite consegna dei nuovi pneumatici e restituzione di quelli difettosi. In cassazione la società acquirente deduceva: 1) omessa pronuncia e vizi di motivazione/prova sulla tesi della risoluzione consensuale e sul difetto di prova del quantum; 2) violazione delle norme sul danno, sostenendo che il prezzo pagato per i beni sostitutivi dovesse essere considerato voce risarcitoria; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata estensione della condanna risarcitoria anche alla produttrice dei pneumatici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarando inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove o che erano incompatibili con un doppio conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell’appellante di condannare anche la produttrice al risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l’omessa decisione su una domanda integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione/omessa pronuncia della sentenza di merito.

  • art. 111, comma 5, Cost.

    evocato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma le censure sul punto sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è denunciabile solo nei casi di decisione fondata su prove non dedotte o su prove legali mal valutate; non quando si contesti la mancata valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di violazione di legge la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2697 c.c. in relazione alla pretesa errata percezione del fatto e alla prova presuntiva.

  • art. 1492, commi 1 e 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la vicenda dovesse essere inquadrata come garanzia per vizi del bene originario e non come nuovo contratto.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per contestare la configurazione di un nuovo contratto di compravendita.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per contestare la ricostruzione della conclusione del nuovo contratto mediante proposta e accettazione.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità da inadempimento nella quantificazione del danno.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la determinazione del danno risarcibile secondo il criterio del danno emergente e del lucro cessante.

  • art. 1494 c.c.

    richiamato in materia di danni nella vendita di cosa viziata.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno aquiliano per equivalente alle regole degli artt. 1223 ss. c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto in parte inammissibile perché usato per contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    veicolo del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di elementi istruttori o fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente per eccepire tardività/inammissibilità della domanda verso la produttrice, eccezione però ritenuta non proponibile per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice d’appello non si confronti con una domanda o un capo di domanda ritualmente devoluto, anche se la motivazione affronta solo in modo implicito questioni ad esso collegate; il vizio è rilevante se la decisione manca sul punto specifico richiesto.
  • Con il ricorso per cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti in una doglianza di violazione di legge: se la censura presuppone che gli accertamenti di merito siano errati perché non corrispondenti alla realtà, essa è inammissibile perché mira a una terza valutazione di merito.
  • In presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame della documentazione o delle prove quando la critica investe soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, disponga prove fuori dei limiti legali, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non quando si lamenta semplicemente che le prove non siano state persuasive o adeguatamente considerate.
  • Se il giudice d’appello omette di pronunciarsi sulla domanda di condanna di un soggetto diverso da quello contro cui il giudice di primo grado aveva già deciso, la sentenza va cassata con rinvio per il riesame di quella specifica pretesa.
  • La qualificazione di una vicenda come nuova compravendita, anziché come mera sostituzione della merce difettosa nell’ambito del rapporto originario, dipende dall’accertamento di fatto sulla proposta, sull’accettazione e sulla diversa natura/qualità/prezzo dei beni consegnati; tale accertamento non è rivedibile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale o di specifiche violazioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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