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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37850/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEF 2005, denunciando: omessa/irregolare notifica delle cartelle (irreperibilità relativa del destinatario e mancanza di prova della raccomandata informativa e degli avvisi di ricevimento); intervenuto sgravio su alcune cartelle (contestando la qualificazione delle annualità interessate); carenze di motivazione del preavviso (mancata indicazione delle aliquote di mora, applicazione di maggiorazioni ex legge n.689/1981 e carenza motivazionale in violazione dell'art. 111 Cost.). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per sgravio; la CTR ha riformato accogliendo l'appello dell'Ufficio ritenendo corrette le notifiche e che lo sgravio riguardasse altra annualità, e che il preavviso contenesse gli elementi utili alla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati respinti per ragioni formali: il ricorrente non ha trascritto né allegato le relate e gli atti di notifica necessari a contestare la ritualità delle notifiche (rilevando il preciso onere di specificità in cassazione) e non ha fornito prova dell'avvenuta deduzione davanti al giudice di merito delle questioni che ora deduceva (per il vizio di novità). Di conseguenza la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali. Il ricorrente è condannato alle spese processuali a favore di Equitalia Sud e al pagamento degli oneri connessi al contributo unificato secondo la normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ricorda i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: denunce di errori in procedendo richiedono trascrizione/ allegazione degli atti processuali; il vizio deve essere stato adeguatamente dedotto e documentato

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (notifiche/atti esattoriali)

    art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato rispetto alla ritualità delle notifiche delle cartelle; la Corte evidenzia l'onere del ricorrente di produrre le relate e gli atti per poter contestare la correttezza delle notifiche in cassazione

  • l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    art. 14, comma 1 e comma 3, l. n. 890/1982

    Norme sulla funzione dei soggetti coinvolti nelle notifiche e procedure; la Corte non entra nel merito ma richiama la necessità di prova documentale per le doglianze sulle notifiche

  • c.p.c., art. 140 (irreperibilità e notifiche)

    art. 140 c.p.c. (menzionato in riferimento alla sentenza CC. n. 258/2012)

    La Corte costituzionale aveva indicato adempimenti speciali per l'irreperibilità relativa; la Corte di Cassazione però sottolinea che l'asserzione di mancato rispetto richiede prova documentale nelle relazioni

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    l. n. 689/1981 (richiamata nella censura sulle maggiorazioni)

    Rilevata nella doglianza del ricorrente circa applicazione di maggiorazioni e aliquote di mora, ma la Corte dichiara la censura inammissibile perché la questione non risulta adeguatamente dedotta e documentata nei gradi di merito

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente per carenza motivazionale; la Corte osserva che tali doglianze non possono essere valutate in cassazione se non correttamente dedotte e riscontrabili dagli atti

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis (esame in camera di consiglio)

    art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Permette il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; il procedimento si è svolto secondo tale disciplina

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Previsione di maggiorazioni/adempimenti relativi al contributo unificato; la sentenza dà atto dell'eventuale esazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione, le censure sulle notifiche richiedono l'allegazione e la trascrizione integrale delle relate e degli atti di notifica: senza ciò il motivo è inammissibile per mancata specificità.
  • Non è ammessa in sede di legittimità la deduzione di fatti o questioni non precedentemente trattate nei gradi di merito, salvo che sia provata l'effettiva deduzione nei relativi atti processuali: il ricorrente deve indicare esattamente in quale atto la questione è stata discussa.
  • Per sostenere l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario dimostrare che la circostanza è stata effettivamente allegata e discussa nel processo di merito e indicare la decisività rispetto al giudizio; mera affermazione non è sufficiente.
  • Le doglianze sulla motivazione di atti amministrativi di riscossione (es. preavviso di fermo) possono essere vagliate in Cassazione solo se il vizio è stato dedotto e documentalmente riscontrabile ex actis; altrimenti si rischia l'inammissibilità per novità o per carenza di autosufficienza del ricorso.
  • Attenzione agli oneri di soccombenza e al possibile pagamento di spese e contributi (incluso ulteriore contributo unificato) se il ricorso viene dichiarato inammissibile: la valutazione formale di ammissibilità può avere rilevanti conseguenze economiche.

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