Cassazione Civile, Sentenza n. 37850/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEF 2005, denunciando: omessa/irregolare notifica delle cartelle (irreperibilità relativa del destinatario e mancanza di prova della raccomandata informativa e degli avvisi di ricevimento); intervenuto sgravio su alcune cartelle (contestando la qualificazione delle annualità interessate); carenze di motivazione del preavviso (mancata indicazione delle aliquote di mora, applicazione di maggiorazioni ex legge n.689/1981 e carenza motivazionale in violazione dell'art. 111 Cost.). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per sgravio; la CTR ha riformato accogliendo l'appello dell'Ufficio ritenendo corrette le notifiche e che lo sgravio riguardasse altra annualità, e che il preavviso contenesse gli elementi utili alla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati respinti per ragioni formali: il ricorrente non ha trascritto né allegato le relate e gli atti di notifica necessari a contestare la ritualità delle notifiche (rilevando il preciso onere di specificità in cassazione) e non ha fornito prova dell'avvenuta deduzione davanti al giudice di merito delle questioni che ora deduceva (per il vizio di novità). Di conseguenza la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali. Il ricorrente è condannato alle spese processuali a favore di Equitalia Sud e al pagamento degli oneri connessi al contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ricorda i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: denunce di errori in procedendo richiedono trascrizione/ allegazione degli atti processuali; il vizio deve essere stato adeguatamente dedotto e documentato
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (notifiche/atti esattoriali)
art. 26, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato rispetto alla ritualità delle notifiche delle cartelle; la Corte evidenzia l'onere del ricorrente di produrre le relate e gli atti per poter contestare la correttezza delle notifiche in cassazione
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
art. 14, comma 1 e comma 3, l. n. 890/1982
Norme sulla funzione dei soggetti coinvolti nelle notifiche e procedure; la Corte non entra nel merito ma richiama la necessità di prova documentale per le doglianze sulle notifiche
c.p.c., art. 140 (irreperibilità e notifiche)
art. 140 c.p.c. (menzionato in riferimento alla sentenza CC. n. 258/2012)
La Corte costituzionale aveva indicato adempimenti speciali per l'irreperibilità relativa; la Corte di Cassazione però sottolinea che l'asserzione di mancato rispetto richiede prova documentale nelle relazioni
legge 24 novembre 1981, n. 689
l. n. 689/1981 (richiamata nella censura sulle maggiorazioni)
Rilevata nella doglianza del ricorrente circa applicazione di maggiorazioni e aliquote di mora, ma la Corte dichiara la censura inammissibile perché la questione non risulta adeguatamente dedotta e documentata nei gradi di merito
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente per carenza motivazionale; la Corte osserva che tali doglianze non possono essere valutate in cassazione se non correttamente dedotte e riscontrabili dagli atti
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis (esame in camera di consiglio)
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)
Permette il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; il procedimento si è svolto secondo tale disciplina
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Previsione di maggiorazioni/adempimenti relativi al contributo unificato; la sentenza dà atto dell'eventuale esazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- In cassazione, le censure sulle notifiche richiedono l'allegazione e la trascrizione integrale delle relate e degli atti di notifica: senza ciò il motivo è inammissibile per mancata specificità.
- Non è ammessa in sede di legittimità la deduzione di fatti o questioni non precedentemente trattate nei gradi di merito, salvo che sia provata l'effettiva deduzione nei relativi atti processuali: il ricorrente deve indicare esattamente in quale atto la questione è stata discussa.
- Per sostenere l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario dimostrare che la circostanza è stata effettivamente allegata e discussa nel processo di merito e indicare la decisività rispetto al giudizio; mera affermazione non è sufficiente.
- Le doglianze sulla motivazione di atti amministrativi di riscossione (es. preavviso di fermo) possono essere vagliate in Cassazione solo se il vizio è stato dedotto e documentalmente riscontrabile ex actis; altrimenti si rischia l'inammissibilità per novità o per carenza di autosufficienza del ricorso.
- Attenzione agli oneri di soccombenza e al possibile pagamento di spese e contributi (incluso ulteriore contributo unificato) se il ricorso viene dichiarato inammissibile: la valutazione formale di ammissibilità può avere rilevanti conseguenze economiche.
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