Cassazione Penale, Ordinanza n. 03159/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un furto aggravato commesso in concorso e in continuazione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge per non essere stata esclusa l'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità; 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge, sostenendo che non fosse configurabile l'aggravante dell'avere adoperato violenza sulle cose; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea affermazione della sua responsabilità penale. La Corte ha rilevato che la prima censura era nuova, perché non dedotta in appello, mentre le altre due miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse una questione nuova, non esaminabile in sede di legittimità perché non devoluta al giudice di appello; gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non consentita alla Corte di cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
Sono le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata nei giudizi di merito: furto aggravato in concorso e in continuazione, con aggravanti del mezzo fraudolento/violenza sulle cose e della cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità.
La Corte richiama la disposizione sul vizio di motivazione per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, in cassazione non è consentita una rilettura autonoma del fatto e della prova.
Aggravante contestata relativa all'avere adoperato violenza sulle cose; la Corte osserva che le doglianze miravano a contestarne la sussistenza mediante una diversa lettura del compendio probatorio.
Aggravante contestata relativa all'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità; il motivo è stato dichiarato nuovo perché non proposto in appello.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove, cioè motivi non sottoposti al giudice di appello, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove o delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza impugnata presenti reali lacune o illogicità manifeste nel ragionamento decisorio, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Le censure che non si confrontano specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata sono inammissibili perché meramente assertive o reiterative di una diversa ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →