Sentenza del 07/02/2022 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Relata di notifica - Copia fotostatica - Efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto che la copia fotostatica della relata, essendo stata trasmessa da un pubblico ufficio, fa stato quanto l'originale ai sensi dell'art. 2714 c.c. Inoltre il contribuente non aveva in primo grado contestato che la copia riguardasse la sua notifica dell'atto di accertamento. L'appello è stato respinto e il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in complessivi € 800,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa al bollo auto 2012 per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e prescrizione triennale; in appello il ricorrente ha censurato l'uso in giudizio di una mera copia fotostatica della relata di notifica, sostenendone la mancata efficacia probatoria, e ha contestato la condanna alle spese.
Norme richiamate
La copia prodotta da un pubblico ufficio vale quanto l'originale e ha pieno valore probatorio riguardo alla notificazione.
In caso di soccombenza, la parte perdente è tenuta alla rifusione delle spese processuali; la norma giustifica la condanna alle spese nei confronti del contribuente soccombente.
Massime di principio
- La copia fotostatica della relata inviata o rilasciata da un pubblico ufficio ha efficacia probatoria equivalente all'originale ai sensi dell'art. 2714 c.c.; pertanto l'Amministrazione può farvi valere la prova della notificazione senza esibire l'originale.
- Il contribuente che contesta la validità della notificazione deve proporre contestazioni specifiche e prove contrarie (es.: assenza di consegna, testimonianze, documentazione che smentisca la data/identità del destinatario); una mera affermazione generica non è sufficiente.
- La mancata produzione in primo grado di contestazioni sulla corrispondenza tra la copia della relata e l'atto presupposto riduce le chances di successo in sede di appello.
- La condanna alle spese segue la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.); per evitare la condanna il contribuente deve dimostrare fondate ragioni processuali o di fatto che giustifichino la decisione favorevole o la compensazione delle spese.
- Eventuali esiti diversi in procedimenti simili possono dipendere da differenze fattuali rilevanti o dalla presenza di prove specifiche a favore del contribuente; non costituiscono di per sé prova di disparità di trattamento.
- Per maggiore cautela in casi analoghi, il contribuente dovrebbe chiedere specificamente l'esibizione dell'originale o produrre elementi che comprovino la mancata notificazione (es. dichiarazioni sostitutive, registri postali, testimonianze), e, se necessario, eccepire vizi formali della notificazione.
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