Sentenza del 07/02/2022 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF e addizionali - Assegno divorzile - Onere della prova - Spetta all'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la mancata dichiarazione, da parte della contribuente, di un reddito da assegno divorzile per €46.600,00 relativo all'anno 2015, sulla base della dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge. La contribuente negava di aver percepito l'assegno e documentava di avere avviato una procedura esecutiva (precetto notificato febbraio 2015) per il mancato pagamento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia ha quindi impugnato sostenendo carenza di motivazione, che l'onere della prova fosse a carico della contribuente e che il precetto riguardasse solo il mese di gennaio 2015, chiedendo la riforma della sentenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP. Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova integrale della percezione dell'assegno divorzile, essendosi basata solo sulla dichiarazione dell'ex coniuge (deceduto) e non potendo imporre alla contribuente di fornire una prova negativa. La contribuente ha provato di aver avviato procedura esecutiva ancora in corso e che nulla era stato versato dopo l'avvio della stessa; le congetture dell'Ufficio su pagamenti successivi sono state ritenute inverosimili. Perciò l'accertamento è stato annullato; l'Agenzia condannata al pagamento delle spese processuali (€3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Cass. sez. 5, sent. n. 33260/2018
Principio di diritto secondo cui la prova della percezione del reddito costituito da assegni di mantenimento deve essere fornita integralmente dall'Amministrazione finanziaria.
art. 474 c.p.c.
Richiamato in relazione all'esistenza di un titolo esecutivo; il Collegio ha ritenuto che il precetto poteva intimare in un unico atto la dazione delle mensilità a scadere e che l'assenza di un titolo distinto per ogni rata non invalidava il precetto in esame.
D.L. 137/2020 (art. 27) e decreto del Presidente della CTR Umbria 31 ott. 2020
Norme e provvedimenti di natura procedurale che hanno consentito la trattazione in udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali; rilevanza esclusivamente procedurale.
Massime di principio
- In materia di redditi derivanti da assegni di mantenimento l'onere probatorio circa l'effettiva percezione gravita sull'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio deve fornire prove positive della percezione da parte del beneficiario, non limitandosi alla sola dichiarazione del soggetto che ha corrisposto gli assegni.
- La contribuente può efficacemente contrastare un accertamento dimostrando l'avvio e la persistenza di procedure esecutive per il recupero degli assegni non pagati; la documentazione della procedura esecutiva è prova rilevante dell'assenza di incasso.
- Non è corretto pretendere dal contribuente una 'prova negativa' (cioè la dimostrazione assoluta di non aver ricevuto somme); tocca all'Amministrazione fornire evidenze di pagamento.
- La circostanza che il precetto indichi singoli mesi o solo il primo mese non impedisce, di per sé, che il titolo e la relativa esecuzione concernano le mensilità successive a scadere, purché la documentazione supporti la richiesta complessiva.
- Se l'Ufficio fonda l'accertamento sulla dichiarazione del versante (soprattutto se questi è deceduto o incapiente), deve integrare l'istruttoria con prove ulteriori dell'effettivo incasso da parte del contribuente.
- Il mancato esperimento del contraddittorio endo-procedimentale non è automaticamente invalidente per i tributi non armonizzati come l'IRPEF, ma la regolarità dell'atto va valutata nel complesso della motivazione e delle prove.
- In caso di soccombenza spese a carico dell'Amministrazione; quindi la corretta istruttoria da parte dell'Ufficio è rilevante anche sotto il profilo del rischio processuale.
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