Sentenza del 07/02/2022 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Sopravvenienze attive - Versamenti e rinuncia a crediti nei confronti della società - Non imponibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha ritenuto sopravvenienza attiva imponibile pari a E.1.374.750 relativa alla quota di debito della A. s.r.l. verso la F. s.r.l., debito che è venuto meno perché alcuni parenti dei soci si sono accollati la quota. La società A. ha invece dedotto che il beneficio derivava dall'intervento dei familiari nell'esclusivo interesse dei soci e quindi andava escluso dalla tassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4, D.P.R. 917/1986 (esclusione delle sopravvenienze per versamenti o rinunce dei soci). La CTP aveva accolto il ricorso della A. ritenendo analoga l'operazione a un apporto dei soci tramite familiari; l'Ufficio ha impugnato sostenendo che la norma è eccezionale e si applica solo ai casi espressamente indicati (versamenti dei soci o rinuncia dei soci) e non a fatti in cui terzi (altra società o soggetti terzi) sopportano il debito.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione della CTP. Ha rilevato che il vantaggio economico è derivato dalla rinuncia o dalla estinzione del debito operata da una società terza (F. s.r.l.) e/o da soggetti estranei alla compagine sociale, e non da versamenti o rinunce effettuate dai soci della A.; pertanto non può applicarsi l'esclusione prevista dall'art. 88, comma 4 del TUIR. Di conseguenza l'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio, liquidate complessivamente in E. 5.700,00.
Norme richiamate
art. 88, comma 4, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
"Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ... dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo ... Le disposizioni ... si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni."
La norma è eccezionale e va interpretata restrittivamente: l'esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive si applica soltanto quando il beneficio deriva da versamenti o rinunce effettuate dai soci (o possessori di strumenti similari), non quando derivi da pagamenti o rinunce posti in essere da terzi o da altra società. Anche interventi familiari sono irrilevanti se i soggetti che intervenuto non sono formalmente soci.
Massime di principio
- L'esclusione da tassazione delle sopravvenienze previste dall'art. 88, comma 4, TUIR si applica unicamente ai conferimenti o alle rinunce compiute dai soci (o da soggetti che hanno la qualifica giuridica riconosciuta dalla norma) e va interpretata restrittivamente.
- Se il debito della società viene estinto o ridotto da soggetti terzi (altra società, parenti non soci, creditori diversi dai soci), il relativo vantaggio patrimoniale costituisce sopravvenienza attiva imponibile.
- Il fatto che l'intervento di terzi sia effettuato nell'interesse dei soci o per motivi familiari non è sufficiente a qualificare l'operazione come apporto dei soci: conta la veste giuridica del soggetto che effettua il versamento o la rinuncia.
- Per ottenere l'esclusione tributaria è necessario che la documentazione dimostri chiaramente che il versamento o la rinuncia è stato effettuato dai soci (o da soggetti equiparati) e non da terzi; in mancanza, l'Amministrazione può qualificare il beneficio come sopravvenienza attiva.
- Operazioni alternative (ad es. formale conferimento in conto capitale da parte dei soci, acquisto/compensazione crediti con successiva rinuncia formale dei soci) devono essere valutate con attenzione e strutturate e documentate per evitare riclassificazioni fiscali.
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