Sentenza del 07/02/2022 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Pescara
L'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 considera le SICAV soggetti passivi IRES, mentre al comma 5 quinquies, stabilisce che gli OICR mobiliari, istituiti in Italia, sono esenti dall'IRES - Sussiste - Tale disparità di trattamento contrasta con le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento sancite dagli artt. 63 e 49 del Trattato UE e va pertanto disapplicata - Sussiste - Le SICAV lussemburghesi godono dell'esenzione dall'Ires come gli omologhi OICR con sede in Italia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, società di investimento lussemburghese (SICAV armonizzata) ha chiesto il rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti da società italiane per gli anni 2014-2016 (importo complessivo indicato ? 4.487.894,17). La normativa italiana (art.73 TUIR, comma 1 lett. c e comma 5-quinquies) qualificava le SICAV come soggetti passivi IRES ma prevedeva esenzione dallIRES per gli OICR mobiliari istituiti in Italia solo se sottoposti a vigilanza prudenziale; conseguentemente le SICAV estere, pur soggette a vigilanza nel Paese dorigine, subivano ritenute alla fonte sui dividendi. La ricorrente ha dedotto che tale disparità di trattamento contrasta con le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento (art.63 e 49 TFUE) e ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, chiedendo il rimborso.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la SICAV lussemburghese, essendo un OICVM armonizzato e sottoposta a vigilanza prudenziale dello Stato membro dorigine, è oggettivamente comparabile alle SICAV italiane e che la diversa disciplina fiscale, basata sulla diversa sede, costituisce una discriminazione vietata dagli artt.49 e 63 TFUE. La normativa nazionale che esentava gli OICR italiani ma non quelli esteri è stata disapplicata per i casi esaminati; è stato riconosciuto il diritto al rimborso richiesto per le ritenute 2014-2016. La Commissione ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e osservato che il legislatore italiano ha poi intervenuto con la legge n.178/2020 per uniformare il trattamento, confermando lilliceità della precedente disparità. Spese liquidate a favore della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art.73, comma 1, lett. c
Attribuisce la qualifica di soggetti passivi IRES agli OICR, comprese le SICAV; la Commissione rileva che la norma classifica le SICAV come imponibili ma non impedisce di riconoscere l'esenzione quando ricorrono condizioni oggettive previste dal comma 5-quinquies
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art.73, comma 5-quinquies
art.73, comma 5-quinquies
Prevede l'esenzione dall'IRES per gli OICR mobiliari istituiti in Italia a condizione che siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale; la Corte amministrativa ha interpretato che la condizione della vigilanza riguarda la natura dell'assoggettamento a vigilanza e non la mera residenza fiscale, quindi OICR esteri sottoposti a vigilanza equivalente possono essere considerati comparabili
D.P.R. n. 600/1973 art.27 (commi citati)
art.27, comma 3; art.27-ter, comma 1
Regolamenta le ritenute sui dividendi corrisposti a non residenti; la normativa italiana non prevede ritenute per OICR domestici ma applica ritenute ai non residenti, creando così la disparità contestata
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) artt.49 e 63
Art.49 (libertà di stabilimento) e art.63 (libera circolazione dei capitali) vietano discriminazioni fondate sulla residenza e misure che, pur non essendo espressamente discriminatorie, dissuadono gli investimenti transfrontalieri; la Commissione ha ritenuto che il regime fiscale nazionale violi tali libertà
Direttiva 2009/65/CE (ex Direttiva 85/611/CEE)
Definisce l'armonizzazione degli OICVM; la ricorrente e la Commissione hanno utilizzato la direttiva per dimostrare che gli OICVM armonizzati (italiani e stranieri) sono regolamentati secondo criteri comuni e quindi comparabili
Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021), commi 631 e 633
commi 631 e 633, legge n.178/2020
Ha allineato il trattamento fiscale dei dividendi e plusvalenze percepiti da OICR esteri UE/SEE a quello degli OICR italiani, indicando l'avvenuto adeguamento legislativo all'orientamento comunitario; nonostante lintervento non sia risolutivo per gli anni oggetto del ricorso, conferma la criticità della disciplina previgente
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (esempi)
C-303/07 Aberdeen; C-156/17 Ka Deka; C-480/19; C-338/11 e C-347/11 Santander
Casi in cui la Corte ha censurato trattamenti fiscali nazionali che penalizzavano OICR esteri rispetto a omologhi domestici; principio consolidato che discriminazioni basate sulla residenza o requisiti funzionalmente impeditivi violano le libertà TFUE
Massime di principio
- Un OICR (inclusa una SICAV) istituito in un altro Stato membro e sottoposto a vigilanza prudenziale nel Paese dorigine è, di regola, comparabile a un OICR italiano armonizzato; la mera residenza non giustifica un trattamento fiscale meno favorevole.
- La condizione prevista dalla normativa nazionale (assoggettamento a vigilanza prudenziale) va intesa in termini di esistenza e natura della vigilanza, non come esclusivo riferimento alla vigilanza esercitata in Italia: va valutata l'equivalenza funzionale del regime di controllo dello Stato d'origine.
- Una misura fiscale che esenta OICR domestici ma impone ritenute ai corrispondenti OICR esteri costituisce restrizione alla libera circolazione dei capitali salvo che lo Stato membro provi l'oggettiva non comparabilità o giustifichi la misura per un motivo imperativo di interesse generale adeguatamente proporzionato.
- L'onere di prova sulla comparabilità e sull'esistenza della vigilanza non può essere eluso: il contribuente deve documentare lo status e la vigilanza dell'OICR estero; lo Stato membro che invoca la non comparabilità deve dimostrare differenze effettive e significative.
- In presenza di dubbi interpretativi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione, è possibile sospendere il giudizio nazionale e proporre domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; tuttavia la giurisprudenza comunitaria consolidata consente spesso la disapplicazione della norma nazionale discriminatoria.
- L'intervento legislativo successivo dello Stato membro (allineamento del regime fiscale) è indice del riconoscimento della criticità della disciplina previgente, ma non esclude il diritto al rimborso per periodi anteriori se la norma si è mostrata incompatibile col diritto UE.
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