Cassazione Penale, Ordinanza n. 10633/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza che i beni asseritamente ricettati si sarebbero trovati nell'abitacolo del veicolo sottratto dall'imputato e sarebbero stati presi inconsapevolmente, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente fattuale, non specifica e priva di effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; ha inoltre osservato che la diversa ricostruzione proposta era congetturale, implausibile e priva di riscontri processuali, oltre a non essere stata neppure dedotta dall'imputato al momento del controllo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ritiene integrati, nella sentenza impugnata, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e non si confrontano effettivamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare sotto la veste della violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure solo apparenti o meramente assertive determinano l'inammissibilità.
- La diversa versione difensiva che non trovi alcun riscontro nelle emergenze processuali e che non sia stata neppure prospettata nei momenti procedimentali pertinenti può essere ritenuta congetturale e implausibile, senza incidere sulla tenuta logico-giuridica della decisione di merito.
- Quando il giudice di merito abbia motivato con argomenti coerenti l'integrazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la Corte di cassazione non può sostituirsi nella rivalutazione del merito in assenza di reali vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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