Cassazione Penale, Sentenza n. 12267/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/9/2021 che aveva respinto le istanze volte a far dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto e a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo unico in cassazione denunciava la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 302 e 391 c.p.p., sostenendo che l'udienza di convalida (fissata il 3/9/2021) si era svolta senza che fosse stato dato avviso al difensore di fiducia nominato il 1/9/2021, poiché la notifica era invece stata fatta al difensore d'ufficio; da ciò deriverebbe la nullità assoluta dell'udienza di convalida e, per conseguenza, della ordinanza di convalida e della misura custodiale adottata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., la Corte ha ritenuto che tale vizio dovesse essere fatto valere con impugnazione immediata dell'ordinanza di convalida (ovvero con il rimedio specifico previsto in relazione alla convalida), e non con l'istanza tardiva davanti al GIP né con il ricorso così formulato. Poiché il ricorrente non aveva impugnato nei modi e nei tempi l'ordinanza di convalida (né aveva chiesto la rinnovazione dell'interrogatorio per eliminare le conseguenze della omissione), la deduzione della nullità è preclusa e il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma riferita dall'impugnante come parametro per la impugnazione delle decisioni; nel contesto la Corte ricorda che la fase di convalida è autonoma e le nullità devono essere dedotte nei rimedi specifici previsti (impugnazione dell'ordinanza di convalida)
Individua il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida; la Corte richiama che la nullità dell'udienza di convalida deve essere fatta valere mediante l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 391, comma 4, e non in sede successiva senza la previa impugnazione
Disciplina le nullità assolute; la Corte conferma che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma
Prevede le conseguenze delle nullità assolute; la Corte lo invoca per qualificare come nullità assoluta l'omesso avviso al difensore di fiducia
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte la applica per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle Ammende
Norma sostanziale che indica il contestato reato (illecito in materia di stupefacenti); citata solo per ricostruire il contesto fattuale dell'arresto
Massime di principio
- L'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.), ma tale nullità deve essere fatta valere tempestivamente con l'impugnazione dell'ordinanza di convalida (art. 391 c.p.p., comma 4); se non impugnata, il vizio non è rilevabile nelle fasi successive.
- La fase di convalida dell'arresto è autonoma: eventuali nullità verificatisi in quella sede devono essere eccepiti e impugnati in quella sede o mediante i rimedi specifici previsti, altrimenti si perdono le relative pretese difensive nei gradi successivi.
- Se la nullità dell'udienza ha prodotto atti (es. interrogatorio, ordinanza di convalida, misura cautelare), il rimedio corretto è l'impugnazione dell'ordinanza di convalida ovvero, quando possibile, chiedere la rinnovazione dell'atto (es. rinnovazione dell'interrogatorio) per rimuovere le conseguenze della omissione procedurale.
- La notifica al difensore d'ufficio non sanifica automaticamente l'omessa comunicazione al difensore di fiducia: resta la nullità assoluta, ma la tutela pratica richiede la tempestiva impugnazione.
- La mancata osservanza dei termini e delle forme di impugnazione espone il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende).
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