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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47349/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiche' nel verbale di udienza non risultava la presenza di tale documentazione in atti, la difesa non l'ha fatto rilevare in udienza e la copia prodotta nel ricorso non recava data certa di deposito. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (con concessione subordinata della detenzione domiciliare), sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare documentazione attestante la disponibilita' a svolgere attivita' di volontariato presso una parrocchia di Acerra, depositata in atti.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e richiede elementi concreti circa la possibilita' di risocializzazione (attivita' lavorative o volontariato di contenuto risocializzante). L'assenza in atti di tali elementi giustifica il diniego.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Applicata come conseguenza procedurale: il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova e' necessario depositare in atti, in modo certo e verificabile, documentazione che dimostri attivita' lavorative o di volontariato con contenuto risocializzante; documenti vaghi o senza data certa possono essere disattesi.
  • Al momento dell'udienza difensiva occorre segnalare espressamente la presenza di atti rilevanti e farne menzione nel verbale: una mancata rilevazione in udienza rende piu' difficile far valere la documentazione successivamente.
  • Le comunicazioni di disponibilita' a svolgere volontariato devono essere accompagnate da prove formali (lettere dell'ente/associazione con data certa, contatti, impegni scritti) e dal deposito certificato, per essere efficaci ai fini della decisione giudiziaria.
  • Se la documentazione e' stata effettivamente depositata ma manca la prova del deposito, conviene acquisire e allegare subito ricevute o attestazioni (es. raccomandata, ricevuta di deposito telematico) ovvero chiedere integrazione probatoria in sede di merito prima del giudizio di cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione e' probabile la condanna alle spese processuali; valutare cautelativamente la fondatezza dell'impugnazione e la completezza probatoria prima di proporla.

Testo integrale

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