Cassazione Civile, Sentenza n. 36085/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 556/2022 relativa a un procedimento esecutivo immobiliare promosso da Parmalat contro Giovanni Tanzi (deceduto), nella quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento del privilegio invocato dall'agente della riscossione per crediti tributari; l'Agenzia aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.; Parmalat ha impugnato la decisione di accoglimento dell'opposizione sollevando questioni di merito e procedurali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetti di procedibilità e di forma. In particolare: la copia informatica della sentenza impugnata prodotta da Parmalat era priva dell'attestazione di pubblicazione da parte della Cancelleria (data e numero identificativo), rendendo impossibile verificare la tempestività dell'impugnazione (art. 369 e art. 327 c.p.c.); inoltre la procura notarile della rappresentante (Giuseppina Corsi) non è stata prodotta, con conseguente vizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 18.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente
Norme richiamate
Norma richiamata per il riconoscimento del privilegio sui crediti (qui invocato dall'agente della riscossione per tributi), cioè la disciplina generale del privilegio; la Corte non si è pronunciata sul merito del privilegio perché ha deciso per motivi di procedibilità
Richiamata in relazione al privilegio per crediti tributari; come per l'art. 2752 c.c., la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità del ricorso
Norma sulla opposizione agli atti esecutivi: indicata come fondamento dell'opposizione promossa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel processo esecutivo
Altro riferimento normativo relativo all'opposizione agli atti esecutivi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
Stabilisce il termine cd. "lungo" per impugnare; la Corte precisa che ai fini della decorrenza rileva esclusivamente la data di pubblicazione della sentenza, non la data di "registrazione" o la comunicazione della Cancelleria
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la Corte interpreta che la copia informatica deve recare l'attestazione di pubblicazione della Cancelleria con la data e il numero identificativo attribuiti dal sistema, senza i quali il ricorso è improcedibile
Quando il ricorso è proposto tramite procuratore è indispensabile la produzione della procura contenente il conferimento dei poteri; l'assenza della procura è vizio rilevabile d'ufficio e determina l'inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato con riguardo agli effetti di soccombenza e al presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 18.10.2010 n. 179 (conv. L. 221/2012)
Citando precedente giurisprudenza interpretativa, la Corte sottolinea che l'equivalenza delle copie informatiche all'originale non attribuisce ai difensori la competenza amministrativa riservata alla Cancelleria in ordine alla pubblicazione della sentenza; la pubblicazione resta atto della Cancelleria con attribuzione di data e numero
Massime di principio
- Per i ricorsi in Cassazione è imprescindibile produrre copia del provvedimento impugnato che riporti l'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, con la data e il numero identificativo attribuiti dal sistema informatico; copie informatiche prive di tali dati rendono il ricorso improcedibile
- La decorrenza dei termini per impugnare (compreso il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.) si calcola dalla data di pubblicazione della sentenza; la data di registrazione, la comunicazione della Cancelleria o la data di deposito telematico non rilevano ai fini del dies a quo
- Se il ricorso è proposto tramite procuratore (anche speciale), la procura deve essere prodotta in giudizio; l'assenza della procura è vizio rilevabile d'ufficio e comporta inammissibilità o improcedibilità
- Le copie estratte dal fascicolo telematico possono essere utilizzate ma occorre che il sistema di Cancelleria attribuisca formalmente data e numero alla sentenza: la certificazione del difensore non sostituisce l'attestazione amministrativa di pubblicazione
- Difetti procedurali formali (mancanza di documenti richiesti, incertezza sulla data di pubblicazione) possono portare la Corte a decidere sull'improcedibilità senza entrare nel merito della controversia, con conseguente condanna alle spese e applicazione dei conseguenti oneri (contributo unificato, ecc.)
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