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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36085/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 556/2022 relativa a un procedimento esecutivo immobiliare promosso da Parmalat contro Giovanni Tanzi (deceduto), nella quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento del privilegio invocato dall'agente della riscossione per crediti tributari; l'Agenzia aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.; Parmalat ha impugnato la decisione di accoglimento dell'opposizione sollevando questioni di merito e procedurali

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetti di procedibilità e di forma. In particolare: la copia informatica della sentenza impugnata prodotta da Parmalat era priva dell'attestazione di pubblicazione da parte della Cancelleria (data e numero identificativo), rendendo impossibile verificare la tempestività dell'impugnazione (art. 369 e art. 327 c.p.c.); inoltre la procura notarile della rappresentante (Giuseppina Corsi) non è stata prodotta, con conseguente vizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 18.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    Norma richiamata per il riconoscimento del privilegio sui crediti (qui invocato dall'agente della riscossione per tributi), cioè la disciplina generale del privilegio; la Corte non si è pronunciata sul merito del privilegio perché ha deciso per motivi di procedibilità

  • art. 2776 c.c.

    Richiamata in relazione al privilegio per crediti tributari; come per l'art. 2752 c.c., la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità del ricorso

  • art. 512 c.p.c.

    Norma sulla opposizione agli atti esecutivi: indicata come fondamento dell'opposizione promossa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel processo esecutivo

  • art. 617 c.p.c.

    Altro riferimento normativo relativo all'opposizione agli atti esecutivi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce il termine cd. "lungo" per impugnare; la Corte precisa che ai fini della decorrenza rileva esclusivamente la data di pubblicazione della sentenza, non la data di "registrazione" o la comunicazione della Cancelleria

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la Corte interpreta che la copia informatica deve recare l'attestazione di pubblicazione della Cancelleria con la data e il numero identificativo attribuiti dal sistema, senza i quali il ricorso è improcedibile

  • art. 77 c.p.c.

    Quando il ricorso è proposto tramite procuratore è indispensabile la produzione della procura contenente il conferimento dei poteri; l'assenza della procura è vizio rilevabile d'ufficio e determina l'inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato con riguardo agli effetti di soccombenza e al presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 18.10.2010 n. 179 (conv. L. 221/2012)

    Citando precedente giurisprudenza interpretativa, la Corte sottolinea che l'equivalenza delle copie informatiche all'originale non attribuisce ai difensori la competenza amministrativa riservata alla Cancelleria in ordine alla pubblicazione della sentenza; la pubblicazione resta atto della Cancelleria con attribuzione di data e numero

Massime di principio

  • Per i ricorsi in Cassazione è imprescindibile produrre copia del provvedimento impugnato che riporti l'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, con la data e il numero identificativo attribuiti dal sistema informatico; copie informatiche prive di tali dati rendono il ricorso improcedibile
  • La decorrenza dei termini per impugnare (compreso il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.) si calcola dalla data di pubblicazione della sentenza; la data di registrazione, la comunicazione della Cancelleria o la data di deposito telematico non rilevano ai fini del dies a quo
  • Se il ricorso è proposto tramite procuratore (anche speciale), la procura deve essere prodotta in giudizio; l'assenza della procura è vizio rilevabile d'ufficio e comporta inammissibilità o improcedibilità
  • Le copie estratte dal fascicolo telematico possono essere utilizzate ma occorre che il sistema di Cancelleria attribuisca formalmente data e numero alla sentenza: la certificazione del difensore non sostituisce l'attestazione amministrativa di pubblicazione
  • Difetti procedurali formali (mancanza di documenti richiesti, incertezza sulla data di pubblicazione) possono portare la Corte a decidere sull'improcedibilità senza entrare nel merito della controversia, con conseguente condanna alle spese e applicazione dei conseguenti oneri (contributo unificato, ecc.)

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