Cassazione Civile, Sentenza n. 35961/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione allo stato passivo avverso il decreto che aveva ammesso il credito chirografario della banca per €1.167.830,11. La banca chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/98 relativo a un finanziamento del 9.12.2015 garantito all'80% dal Medio Credito Centrale nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI (l. n. 662/96). Il giudice delegato e il Tribunale di Bologna avevano negato il privilegio ritenendo che lo stesso spettasse solo allo Stato/enti pubblici (e, comunque, al soggetto che eroga fondi pubblici o al fondo escusso), e non alla banca finanziatrice, e che la disciplina del d.lgs. n. 123/98 non riconoscesse il privilegio alle prestazioni di garanzia ex l. n. 662/96. La banca ha invocato anche la novella di cui all'art. 8‑bis, d.l. n. 3/2015 a sostegno dell'estensione del privilegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato che il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 spetta ai crediti degli enti pubblici (Stato, enti territoriali e soggetti pubblici che erogano o sostengono economicamente i finanziamenti) per la restituzione delle erogazioni pubbliche e non si estende ai crediti della banca finanziatrice privata, anche se il finanziamento era garantito dal Medio Credito Centrale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce il privilegio al Fondo di garanzia pubblico qualora esso sia stato escusso e subentri come creditore, ma ha ritenuto inammissibile l'interpretazione della banca che avrebbe esteso il privilegio ai soggetti non pubblici. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in €10.200,00 oltre maggiorazioni, IVA e accessori) e ad ulteriori oneri relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 5
Il privilegio per la restituzione delle erogazioni pubbliche è riconosciuto in favore dei crediti dello Stato e, più in generale, dei soggetti pubblici che erogano o economicamente sostengono i finanziamenti; non si estende al credito del finanziatore privato che ha materialmente erogato il mutuo.
art. 8‑bis, d.l. n. 3/2015 (convertito)
"..il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia- di cui all'art. 2, c.100, lett. a), della l. n. 662/96 - costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751bis, c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.."
Estende il privilegio alle somme liquidate dal fondo di garanzia nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, ma conferma che il soggetto legittimato a vantare il privilegio è il soggetto che eroga o sostiene fondi pubblici (quindi il recupero privilegiato compete all'ente pubblico/fondo pubblico).
l. n. 662/1996, art. 2, comma 100
"nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il Cipe può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.."
Disciplina il fondo di garanzia per le PMI e l'intervento pubblico a sostegno dei crediti concessi dagli istituti di credito; la presenza della garanzia pubblica non trasforma automaticamente il credito della banca in credito privilegiato spettante a soggetti privati.
Norma richiamata nel quadro delle prestazioni di garanzia; la sua presenza viene richiamata nella valutazione complessiva delle garanzie pubbliche, ma non modifica la regola secondo cui il privilegio spetta ai soggetti pubblici erogatori o sostenitori.
Giurisprudenza (Cass. n. 17111/2015; Sez. Un. n. 11930/2010; Cass. n. 6580/2020; Cass. n. 28892/2020; Cass. n. 27303/2022; Cass. n. 13152/2023)
La Corte richiama precedenti che: (i) escludono l'estensione del privilegio ai mutui concessi da banche private anche se agevolati; (ii) riconoscono il privilegio al Fondo di garanzia pubblico quando è stato escusso e subentra quale creditore; (iii) estendono la tutela anche a interventi pubblici regionali rientranti nella disciplina e ribadiscono che il giudice deve verificare l'effettiva riconducibilità dell'intervento al d.lgs. n. 123/1998 anche se non richiamato nel contratto.
Massime di principio
- Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si applica essenzialmente ai crediti degli enti pubblici (Stato, enti territoriali e soggetti pubblici che erogano o sostengono economicamente i finanziamenti) per la restituzione di erogazioni pubbliche; non può essere riconosciuto in favore di un finanziatore privato soltanto perché l'operazione è garantita da un fondo pubblico.
- Se il fondo di garanzia pubblico (o il gestore pubblico del fondo) viene escusso e subentra come creditore, quel credito può godere del privilegio ex art. 9/123 secondo la giurisprudenza; va quindi valutata la concreta titolarità e l'escussione del fondo.
- La norma va interpretata in senso funzionale alla finalità pubblica di sostegno alle imprese: il privilegio mira a proteggere il recupero delle risorse pubbliche impiegate, non a privilegiare automaticamente il soggetto privato che ha materialmente erogato i fondi.
- Il giudice deve accertare che l'intervento rientri nelle previsioni del d.lgs. n. 123/1998 anche se il contratto di finanziamento non menziona espressamente la normativa; la riconducibilità dell'intervento è requisito per l'ammissione del privilegio.
- La revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno delle condizioni di fruizione dell'agevolazione e non conferisce automaticamente a un soggetto privato un credito privilegiato: il privilegio rimane collegato allo status di soggetto pubblico erogatore o sostenitore.
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