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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35984/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava il decreto di omologazione del concordato proposto da Lanzone Due S.r.l., chiedendo di essere ammessa tardivamente al passivo del fallimento di Gerital Due S.r.l. per un credito tributario complessivo di Euro 36.010.085,11 (di cui Euro 36.010.023,86 privilegiato). L'Agenzia sosteneva che la clausola della proposta che limitava la responsabilità dell'assuntore ai soli creditori ammessi al passivo non potesse valere rispetto al credito erariale, e deduceva violazioni e false applicazioni di varie norme della legge fallimentare (artt. 124, 127, 128, 167, 168) e del codice civile (art. 2741 c.c.), nonché profili di abuso del diritto e di illegittimità costituzionale/contrast o con il diritto eurounitario e l'art. 53 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'abuso del diritto perché la questione non era stata dedotta nei gradi precedenti. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello: il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 124 l.f. consente all'assuntore di limitare la responsabilità ai creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta; si tratta di una preclusione processuale condizionata alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e non di una lesione delle cause di prelazione sostanziali. Sul terzo motivo ha respinto il profilo di incostituzionalità/contrasto con il diritto europeo e l'art. 53 Cost., ritenendo la norma di natura processuale e coerente con la necessità di accelerare la procedura concorsuale. È stato enunciato il principio di diritto secondo cui la limitazione di responsabilità dell'assuntore opera come preclusione processuale quando lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 124 legge fallimentare

    "il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta"

    La Corte interpreta il secondo periodo dell'ultimo comma come una preclusione processuale: l'assuntore può limitare la responsabilità ai creditori risultanti nel passivo al momento di formazione esecutiva dello stato passivo (comprendendo ammessi anche provvisoriamente, opposizioni e domande tardive già proposte). Non incide sulla titolarità sostanziale delle prelazioni, ma impedisce la partecipazione al concordato di creditori non insinuati nei termini.

  • art. 127 legge fallimentare

    Rilevato nella contestazione relativa all'assetto del concordato e all'ordine delle prelazioni; la Corte ha ritenuto che le norme sul concordato devono conciliarsi con la disciplina processuale dell'ammissione al passivo e con la funzione acceleratrice della procedura.

  • artt. 128, 167, 168 legge fallimentare

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la corretta applicazione delle regole fallimentari: la Corte ha ritenuto non fondata la prospettazione rispetto al senso e portata dell'art. 124 e ha respinto la qualificazione di violazione, precisando che la disciplina citata non impedisce la preclusione processuale contemplata dall'art. 124.

  • art. 2741 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai diritti di prelazione; la Corte osserva che la limitazione prevista dall'art. 124 non altera la titolarità della prelazione, ma ha effetti processuali se il creditore non si è insinuato al passivo nei termini.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per affermare un presunto conflitto tra la tutela della capacità dello Stato di riscuotere tributi e la norma fallimentare; la Corte ha ritenuto infondata la questione poiché la norma è processuale e non incide sul rango sostanziale del credito tributario.

  • legge 14 maggio 2005, n. 80 (deleghe)

    Riferita per giustificare l'interpretazione sistematica: la modifica del concordato con decreto legislativo era mirata ad accelerare le procedure, e la disposizione di attuazione è compatibile con i principi direttivi della delega.

  • art. 93, art. 98, art. 101 legge fallimentare

    Richiamati a supporto del principio secondo cui i creditori (inclusi i privilegiati) devono insinuare i crediti al passivo nei termini processuali previsti; l'inosservanza di tali oneri determina l'esclusione dal concorso o l'impossibilità di far partecipare il credito alla ripartizione del concordato.

  • art. 112 e 114 legge fallimentare

    Citati in motivazione per richiamare l'orientamento che non tutela particolarmente i creditori tardivi nelle ripartizioni e che, nel concordato, si accentua l'esclusione dei creditori non tempestivamente insinuati.

Massime di principio

  • La clausola di limitazione della responsabilità dell'assuntore nel concordato fallimentare è valida: essa opera come preclusione processuale rispetto ai creditori non ammessi al passivo al momento della formazione esecutiva dello stato passivo.
  • Il potere dell'assuntore di limitare la responsabilità riguarda tutti i creditori allo stesso modo (chirografari e privilegiati): la differenza di prelazione è questione sostanziale che permane, ma per partecipare al concordato il creditore deve rispettare gli oneri di insinuazione al passivo.
  • I crediti privilegiati mantengono la loro titolarità di prelazione, ma la mancata insinuazione nei termini procedurali può escludere temporalmente la loro partecipazione al concordato senza che ciò costituisca alterazione sostanziale dell'ordine di prelazione.
  • L'amministrazione finanziaria deve utilizzare i rimedi processuali previsti (insinuazione al passivo, opposizioni nei termini) e non può automaticamente avvalersi dei tempi più lunghi della riscossione tributaria per giustificare ritardi nel procedimento concorsuale.
  • Questioni nuove o dedotte per la prima volta in cassazione (es. abuso del diritto non sollevato nei gradi di merito) sono inammissibili: il ricorso deve essere autosufficiente e riferirsi a questioni già trattate nei precedenti gradi.
  • La norma di cui all'art. 124 l.f., nella formulazione vigente, è coerente con il disegno legislativo volto ad accelerare le procedure concorsuali; quindi le interpretazioni restrittive devono trovare fondamento nei testi normativi e non in generali esigenze di tutela di categorie di creditori.

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