Cassazione Civile, Sentenza n. 35969/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva rigettato la sua domanda di assegno dopo lo scioglimento dell'unione civile. Contestava in particolare: (i) la mancata valorizzazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno (art. 5, sesto comma, legge n. 898/1970 richiamato dall'art. 1, comma 25, legge n. 76/2016), dei fatti e delle scelte (trasferimento, dimissioni, perdita di chances) anteriori alla costituzione formale dell'unione civile; (ii) la considerazione che tali eventi, essendo in parte anteriori all'entrata in vigore della legge n. 76/2016, fossero irrilevanti; (iii) l'omesso esame dello squilibrio economico e della funzione assistenziale e compensativa dell'assegno. Inoltre denunciava profili processuali relativi al contraddittorio (art. 101 e art. 183 c.p.c.). La controparte (G.M.) proponeva ricorso incidentale sulla ripetizione delle somme già versate e sul regolamento delle spese.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo (profili procedurali/contraddittorio) ma hanno accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, affermando il principio per cui, in caso di scioglimento dell'unione civile, la "durata del rapporto" ai fini dell'art. 5, sesto comma, legge n. 898/1970 (richiamato dall'art. 1, comma 25, legge n. 76/2016) si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché detto periodo si sia svolto in tutto o in parte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 76/2016. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste (diversa composizione) per nuovo esame e valutazione dei presupposti dell'assegno tenendo conto anche del periodo di convivenza antecedente la formalizzazione. Sono stati assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale; il Giudice di rinvio dovrà altresì provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 898/1970, art. 5, sesto comma
«il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce all'art. 5 una funzione composita (assistenziale e perequativo-compensativa) e ha stabilito che il criterio della "durata del rapporto" va valutato considerando anche la convivenza di fatto precedente alla formalizzazione dell'unione civile.
legge n. 76/2016, art. 1, comma venticinquesimo
Prevede l'applicabilità, alle unioni civili, delle disposizioni sul divorzio "in quanto compatibili"; le Sezioni Unite hanno interpretato il rinvio come non escludente la valutazione del periodo di convivenza antecedente la costituzione dell'unione, salvo esigenze di non retroattività.
codice di procedura civile, art. 183 (commi rilevanti)
Richiamato per discutere termini istruttori e ammissibilità documentale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione non abbia pregiudicato la ricorrente dato che la documentazione è stata comunque valutata in Appello.
codice di procedura civile, art. 101 (secondo comma)
Invocato rispetto al dovere del giudice di rilevare d'ufficio questioni; la Corte ha escluso violazione perché il giudice si è limitato a valutare il materiale probatorio agli atti, senza introdurre fatti nuovi d'ufficio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e giurisprudenza CEDU
La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU (es. Oliari) per affermare che negare rilievo alla convivenza di fatto delle coppie omosessuali, poi formalizzata in un'unione civile, potrebbe violare l'art. 8 e comportare discriminazione; ciò giustifica la valorizzazione del periodo antecedente l'entrata in vigore della legge sulle unioni civili.
Costituzione, art. 3
Rinvocata come principio contro discriminazioni; la Corte ha considerato che escludere i fatti anteriori alla legge n. 76/2016 inficerebbe l'uguaglianza di trattamento delle coppie omosessuali rispetto alle eterosessuali.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno (art. 5, sesto comma, legge n. 898/1970) la "durata del rapporto" può comprensivamente includere anche il periodo di convivenza di fatto precedente alla formalizzazione del vincolo (matrimonio o unione civile), se tale periodo ha inciso sulla ripartizione dei ruoli, sulle scelte professionali e sul patrimonio delle parti.
- La valorizzazione dei fatti anteriori all'entrata in vigore di una norma che disciplina una nuova forma di unione non costituisce necessariamente applicazione retroattiva della legge quando la nuova disciplina impone di valutare, in sé, fatti o status esistenti alla data di entrata in vigore; è lecito considerare detti fatti se sono parte di un unico rapporto proseguito con la formalizzazione successiva.
- Nel caso di coppie dello stesso sesso, l'esclusione automatica del periodo di convivenza anteriore alla legge sulle unioni civili può ledere obblighi derivanti dalla CEDU e determinare una discriminazione: i giudici devono quindi ponderare le scelte e i sacrifici compiuti in costanza di convivenza, anche se anteriori alla disciplina formale.
- Il giudice può valutare la documentazione prodotta anche se l'istruttoria non ha previsto termini specifici, purché non si alteri il contraddittorio; l'eventuale omissione procedurale non comporta sempre nullità se la parte non è stata pregiudicata nella difesa.
- La richiesta di restituzione delle somme versate (assegni provvisori o già pagati) richiede prova che le somme siano state utilizzate per fini diversi dal sostentamento: l'accertamento sulla ripetizione è distinto e dipende dall'esito complessivo del diritto all'assegno e dalle finalità di spesa comprovate.
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