Cassazione Civile, Sentenza n. 35981/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avvocato Giovannini è stato cancellato dall'albo forense dal COA di Milano per incompatibilità a seguito della sua iscrizione, dal 2017, all'albo degli odontoiatri della provincia di Torino (in qualità di odontoiatra estero). Il ricorrente ha impugnato la cancellazione sostenendo che la doppia iscrizione era funzionale solo alla prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria (attività di carattere scientifico/culturale non lucrativa), invocando il diritto allo studio e la illegittimità costituzionale dell'art.18 co.1 lett. a) della legge professionale forense nella parte in cui vieta la doppia iscrizione al di fuori delle eccezioni espressamente previste.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso: ha confermato il principio consolidato secondo cui la mera iscrizione a un altro albo professionale non espressamente previsto tra le eccezioni dell'art.18, co.1, lett. a) della legge n.247/2012 determina l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati e legittima la cancellazione dall'albo, anche in assenza di un concreto esercizio professionale nell'altra professione. La Corte ha ritenuto infondate le censure di nullità motivazionale e non sussistenti le condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale o comunitaria. Ha inoltre escluso che le norme successive sul diritto allo studio o le modifiche legislative riferite alla professione di odontoiatra abbiano inciso sul regime di incompatibilità stabilito dalla legge forense.
Norme richiamate
legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lettera a)
L'avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale
La Corte ha interpretato che la mera iscrizione in un altro albo professionale diverso da quelli espressamente consentiti dall'art.18 è sufficiente a determinare l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati; non è necessario dimostrare lo svolgimento effettivo, continuativo o professionale dell'altra attività
legge n. 247 del 2012, art. 1, comma 2, lett. b)
L'ordinamento forense ... garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa
Richiamata per giustificare la finalità pubblicistica delle incompatibilità: tutelare indipendenza e autonomia dell'avvocato giustifica restrizioni sulle doppie iscrizioni
art. 17, comma 1, lett. e) legge n. 247/2012
Indica tra i requisiti per l'iscrizione all'albo l'assenza delle condizioni di incompatibilità; la Corte ricorda che la riscontrata incompatibilità comporta la non iscrizione o la cancellazione
art. 34 Cost.
Riferito dal ricorrente in relazione al diritto allo studio; la Corte ha ritenuto che l'art.18 della legge forense non risulti in contrasto con il diritto costituzionale allo studio nella misura in cui disciplina l'esercizio professionale e le incompatibilità
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del CNF; la Corte ha valutato i vizi di motivazione nei termini consentiti dall'art.360 c.p.c.
Norma sull'abusivo esercizio di una professione; menzionata dal ricorrente per sostenere la necessità dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri per lo svolgimento di esercitazioni pratiche, ma la Corte ha ritenuto che tale esigenza non esoneri dall'incompatibilità prevista dalla legge forense
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università...
La Corte ha ritenuto tale disciplina del diritto allo studio non pertinente per mutare il regime di incompatibilità professionale previsto dall'art.18 della legge forense
d.l. 30 marzo 2023, n. 34 convertito nella L. 26 maggio 2023, n. 56
Riferimento all'abrogazione di una norma che vietava agli odontoiatri la contemporanea iscrizione ad altri albi; la Corte ha ritenuto che tale modifica non incide sul regime di incompatibilità delineato dalla legge forense
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva della sentenza (formale); non rilevante per la sostanza del merito sul tema dell'incompatibilità
Massime di principio
- La mera iscrizione a un altro albo professionale non espressamente prevista tra le eccezioni dell'art. 18, co.1, lett. a) della legge forense è sufficiente a determinare l'incompatibilità e può giustificare la cancellazione dall'albo degli avvocati, anche in assenza di concreto esercizio dell'altra professione
- Le eccezioni alla incompatibilità previste dall'art.18 costituiscono un numerus clausus: non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche per ricomprendere altre professioni regolamentate nella deroga
- Le esigenze formative che richiedano l'iscrizione a un altro albo (es. per svolgere esercitazioni pratiche in corsi post-laurea) non esonerano automaticamente dall'applicazione della causa di incompatibilità; chi intende mantenere l'iscrizione forense deve valutare la cancellazione dall'altro albo o chiedere l'applicazione di norme specifiche che lo consentano
- I tentativi di sollevare questioni di legittimità costituzionale o pregiudiziali comunitarie in ordine alla disciplina delle incompatibilità forensi, quando avversano una norma con consolidata interpretazione giurisprudenziale che persegue l'autonomia e l'indipendenza della professione, sono difficilmente accolti e vanno preventivamente ben circostanziati
- In caso di dubbio pratico, la soluzione prudente per l'avvocato che intende proseguire studi che richiedono iscrizione ad altro albo è: o sospendere/risolvere l'iscrizione all'albo forense prima di iscriversi all'altro albo; oppure rinunciare temporaneamente all'iscrizione all'altro albo fintanto che permane l'iscrizione forense; oppure chiedere chiarimenti preventivi al proprio Consiglio dell'Ordine o normative ad hoc
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