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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35963/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al passivo del credito ipotecario derivante da un mutuo del 2/9/2005, ritenendo la domanda tardiva rispetto al termine annuale previsto dall'art. 101 l.fall. Il Tribunale di Vicenza aveva ritenuto che la ricorrente fosse venuta a conoscenza del fallimento già il 26/4/2016, in quanto il curatore aveva depositato una nota di precisazione del credito nella procedura esecutiva e ne aveva dato comunicazione massiva via PEC alle parti del processo esecutivo; la banca aveva invece insinuato il credito solo il 26/9/2016, oltre cinque mesi dopo. CR Veneto ha dedotto in Cassazione violazione dell'art. 92 l.fall. (mancata comunicazione personale) e dell'art. 101 l.fall. (ragionevolezza del termine di quasi cinque mesi), sostenendo di essere soggetto distinto da Intesa Sanpaolo e di avere avuto contezza del fallimento solo il 13/9/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente accertato che la ricorrente era stata messa in condizione di conoscere il fallimento per la comunicazione massiva via PEC del deposito della nota di precisazione del credito operata dal curatore, e che il ritardo di quasi cinque mesi per la presentazione della domanda supertardiva non fosse giustificato: il creditore ultratardivo deve provare sia la causa esterna impeditiva sia la causa esterna che giustifichi il periodo intercorso tra cessazione dell'impedimento e l'attivazione, e deve attivarsi in un tempo ragionevole. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'attribuzione di un onere di diligenza a Banca Intesa perché la decisione del Tribunale poggiava su più ragioni autonome, una delle quali non contestata definitivamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 6.200 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario del 15%, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 92 l.fall.

    art. 92 legge fallimentare

    La Corte richiama che la comunicazione ex art. 92 ha lo scopo di garantire la conoscenza formale del fallimento; tuttavia, ai fini della tempestività dell'insinuazione, può considerarsi equivalente alla comunicazione formale un documento o un fatto processuale che dimostri in modo certo la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore (conseguimento del risultato pratico cui l'avviso mira).

  • art. 101 l.fall.

    art. 101 primo e ultimo comma legge fallimentare

    In tema di domande supertardive (oltre il termine annuale), il creditore deve dimostrare non solo una causa esterna che abbia impedito la tempestiva insinuazione, ma anche l'eventuale ulteriore causa esterna che giustifichi il tempo intercorso tra la cessazione dell'impedimento e la presentazione della domanda; inoltre il giudice di merito valuta la ragionevolezza del termine entro il quale il creditore si è attivato.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che in Cassazione la censura di fatto è inammissibile se non è indicato il fatto decisivo omesso nel provvedimento impugnato che, se considerato, avrebbe potuto determinare esito diverso; la ricorrente non ha indicato tale fatto decisivo a sostegno della diversa valutazione sulla ragionevolezza del ritardo.

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002

    La Corte prende atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento aggiuntivo previsto dalla norma in relazione alle spese di lite, ordinando conseguente annotazione nel dispositivo.

Massime di principio

  • La mancata ricezione della comunicazione formale ex art. 92 l.fall. non esclude automaticamente la decadenza: è decisiva la conoscenza effettiva del fallimento, che può risultare da documenti o fatti processuali equivalenti (es. comunicazioni massive via PEC).
  • Per le domande presentate oltre il termine annuale (art. 101 l.fall.), il creditore deve provare non solo l'impedimento esterno iniziale, ma anche le ragioni esterne che giustifichino il ritardo successivo alla cessazione dell'impedimento; la valutazione del 'termine ragionevole' è rimessa al giudice di merito.
  • Se la decisione di merito è sorretta da più ragioni autonome, l'impugnazione che contesti solo alcune di esse può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto alle altre ragioni non efficacemente contestate.
  • È onere del creditore dimostrare i fatti decisivi che giustificano la tardiva insinuazione; mere deduzioni generiche e valutazioni alternative non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • La comunicazione massiva a mezzo PEC nella procedura esecutiva può integrare la conoscenza del fallimento da parte di un creditore che partecipava alla stessa esecuzione, anche se la comunicazione personale prevista dall'art. 92 non è stata recapitata.

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