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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, dopo che il loro appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello con ordinanza comunicata via PEC dalla cancelleria. La controversia sostanziale riguardava una domanda risarcitoria proposta da medici specializzandi per la tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie relative al compenso dovuto ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari. Nel ricorso si censurava, tra l'altro, la statuizione di prescrizione del diritto azionato. La Corte di cassazione però non è entrata nel merito dei motivi, ritenendo il ricorso tardivo perché proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, rilevando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata comunicata al difensore dei ricorrenti il 3 marzo 2022, sicché il termine per impugnare era scaduto il 2 maggio 2022, mentre il ricorso era stato notificato solo il 26 settembre 2022. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, ritenendo grave la violazione dell'orientamento consolidato della Corte sulla decorrenza del termine e manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza consolidata, anche il motivo sulla prescrizione del diritto risarcitorio. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi di questa norma attiva il regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello quando questa consenta alla parte di conoscere la natura del provvedimento e quindi il regime impugnatorio applicabile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata, valorizzando la colpa grave nell'aver ignorato un orientamento consolidato e la proposizione di un ricorso manifestamente infondato o reiterativo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato per affermare che il motivo di ricorso sulla prescrizione sarebbe stato comunque inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    È utilizzato per la liquidazione delle spese processuali con aumento del compenso in ragione della pluralità dei soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È richiamata come norma che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo ai soggetti titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, nell'ambito della giurisprudenza sulla prescrizione del diritto risarcitorio dei medici specializzandi.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È indicato come atto di tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie sui compensi dei medici specializzandi.

  • direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE

    Sono le direttive comunitarie la cui tardiva o incompleta attuazione ha dato origine alla pretesa risarcitoria dei medici specializzandi.

Massime di principio

  • La comunicazione di cancelleria dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. fa decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., quando consente alla parte di comprendere la natura del provvedimento e il relativo regime impugnatorio.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è inammissibile per tardività.
  • È legittima la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando la parte proponga un'impugnazione in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e ulteriormente quando reiteri questioni già ripetutamente respinte dalla Corte senza confrontarsi con i precedenti contrari.
  • In materia di risarcimento da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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