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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31500/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da più soggetti per il ritardo nella loro assunzione alle dipendenze del consorzio. La Corte d'appello aveva originariamente liquidato il danno in favore degli attori; successivamente, su ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. proposto dal consorzio, la medesima Corte aveva revocato parzialmente la precedente sentenza, detraendo dal risarcimento quanto alcuni degli attori avrebbero percepito aliunde nel periodo 2005-2008 sulla base di estratti contributivi INPS prodotti solo dopo la prima decisione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 395 e 398 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come "preesistenti" documenti formati dopo la sentenza solo perché riferiti a fatti anteriori, e per avere ritenuto sussistente la forza maggiore; con il secondo motivo, violazione degli artt. 395, 1223 e 1226 c.c., sostenendo che l'aliunde perceptum non sarebbe detraibile in caso di liquidazione forfetaria del danno e non sarebbe operante rispetto a redditi da lavoro part-time.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone un documento decisivo già esistente prima della decisione e solo successivamente recuperato, non essendo sufficiente che il documento posteriore attesti fatti anteriori. Poiché gli estratti contributivi INPS posti a base della revocazione erano datati 6.2.2019 e 12.2.2019, quindi posteriori alla sentenza revocanda, la revocazione doveva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal consorzio. Il resistente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo se il documento decisivo era già esistente prima della decisione impugnata ed è stato recuperato successivamente; non basta che il documento, formato dopo la decisione, attesti fatti anteriori.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato come norma sistematica coerente con l'idea di "recupero" del documento preesistente; non consente di fondare la revocazione su documenti sopravvenuti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la revocazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato solo nel secondo motivo dai ricorrenti in tema di risarcimento e aliunde perceptum.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato solo nel secondo motivo dai ricorrenti in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 54 L. n. 88/1989

    Citate le certificazioni contributive INPS ex art. 54 come elemento che, nel ragionamento della Corte territoriale, avrebbe dovuto attestare le posizioni previdenziali dei lavoratori.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione per scoperta di documenti decisivi, il documento deve essere anteriore alla decisione impugnata e non è sufficiente che sia successivo solo il materiale supportato dal documento o il fatto in esso rappresentato.
  • L'ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. richiede un effettivo "recupero" di un documento già esistente, non la formazione di un nuovo documento dopo la sentenza.
  • Se il documento prodotto a fondamento della revocazione è posteriore alla decisione revocanda, la domanda di revocazione è inammissibile.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso su una questione di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'impugnazione revocatoria.
  • La deduzione dell'aliunde perceptum e delle modalità di quantificazione del danno resta assorbita se viene meno in radice l'ammissibilità della revocazione fondata sui documenti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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