Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Renna impugnava la conferma della condanna per violazione della prescrizione di non detenere e portare apparecchi radioelettrici di comunicazione (ritenuto in possesso di un telefono cellulare). Ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione delle fonti, sostenendo di aver utilizzato occasionalmente il telefono di terzi (Davide Moliterno) e che i testimoni non avrebbero provato la proprietà del device; (2) censura sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), deducendo la risalenza nel tempo dei precedenti e l'assenza di specificità, con richiesta di motivazione sulla rilevanza della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio; (3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.), invocando elementi di personalità positiva e la lontananza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i profili relativi alla valutazione delle prove e al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo legittima la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni e sulla personalità dell'imputato. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'applicazione della recidiva, perché la Corte territoriale non ha fornito una motivazione idonea a dimostrare che la recidiva incideva concretamente sul trattamento sanzionatorio secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 185/2015. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva (reiterata infraquinquennale) e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel solo punto; per il resto il ricorso è respinto e la condanna sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma considerata dalla Corte di merito per configurare la contravvenzione di aver detenuto un apparecchio radioelettrico di comunicazione nonostante la prescrizione; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei fatti che ha portato alla condanna, salvo il profilo della recidiva.
Richiamato in relazione alla recidiva; la Corte ricorda che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, l'applicazione dell'aggravante per recidiva non è più automatica ma richiede motivazione sul concreto influsso sui termini di pena, valutando se la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
Indicati i parametri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, e altri elementi individualizzanti); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la rilevanza di tali parametri quando si applica la recidiva.
Rilevante per la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che le ha escluse alla luce dei precedenti penali e della capacità a delinquere attribuita all'imputato.
Richiamato quale esempio di reati gravi ascritti in precedenza all'imputato e utilizzato dalla Corte di merito come elemento per escludere le attenuanti generiche, a supporto della valutazione sulla personalità negativa.
Corte costituzionale, sent. n. 185 del 2015
Fondamentale per la decisione sulla recidiva: ha dichiarato incostituzionale il carattere obbligatorio dell'aggravante prevista dall'art. 99, comma quinto, imponendo che l'applicazione della recidiva sia motivata come idonea a influire sul trattamento sanzionatorio, secondo criteri di ragionevole valutazione.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità delle dichiarazioni dei testimoni e delle ricostruzioni alternative è di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità manifesta o violazione di legge.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, l'applicazione della recidiva non è automatica: il giudice deve motivare, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., perché la recidiva incida concretamente sul trattamento sanzionatorio.
- In caso di contestazione della recidiva, il giudice deve effettuare un'analisi comparativa tra il fatto in esame e i precedenti penali (natura, tempo, omogeneità, occasionalità) e spiegare perché la reiterazione dimostra maggiore pericolosità o colpevolezza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi sulla personalità negativa e sui precedenti penali: si tratta di valutazioni di fatto difficilmente sindacabili in Cassazione salvo motivazione illogica o carente.
- Se la motivazione della Corte territoriale è insufficiente su un punto decisivo (es. recidiva), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio, senza rimettere in discussione gli altri aspetti pienamente motivati.
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