Cassazione Penale, Sentenza n. 31849/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, per sequestro di persona, rapina continuata, estorsione e lesioni personali commessi ai danni di tre connazionali, con pena detentiva e pecuniaria e obbligo di risarcimento in favore delle persone offese costituite parti civili. Con ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull'immutabilità del giudice e nullità processuali, sostenendo che la revoca dell'ordinanza di inutilizzabilità delle testimonianze assunte da un precedente collegio e la loro utilizzazione da parte del nuovo collegio fossero avvenute senza un consenso consapevole e senza effettiva comprensione, da parte degli imputati alloglotti, delle conseguenze processuali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anziché rapina ed estorsione, sostenendo che l'incertezza sull'ammontare del credito non dimostrasse il dolo estorsivo e che la remunerazione dei complici non integrasse una finalità ulteriore rilevante ai sensi della giurisprudenza richiamata; 3) vizio motivazionale e mancata assunzione di una prova decisiva, per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione di un testimone che avrebbe dovuto confermare una precedente aggressione subita dagli imputati ad opera delle persone offese; 4) nullità derivante dalla mancata o inadeguata traduzione e interpretazione delle intercettazioni, dei documenti e delle testimonianze, con asserita compromissione della partecipazione effettiva al processo e del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e manifestamente infondati. Quanto ai motivi processuali, ha rilevato che la difesa non si era confrontata con l'accertamento della Corte d'appello secondo cui le parti avevano espresso consenso all'utilizzazione degli atti e che non erano stati indicati elementi concreti idonei a dimostrare l'inaffidabilità delle traduzioni e interpretazioni. Quanto alla qualificazione giuridica, ha osservato che il motivo d'appello era originariamente privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta e che, comunque, la principale vittima delle condotte estorsive era estranea al rapporto di debito-credito invocato dagli imputati. Quanto alla prova testimoniale, ha rilevato che essa era già conosciuta e richiesta tardivamente in primo grado, sicché non era prova sopravvenuta o scoperta successivamente, e che il giudizio di irrilevanza espresso dalla Corte d'appello era adeguatamente motivato e non manifestamente illogico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che le doglianze sulla comprensione della lingua processuale e sull'utilizzabilità delle prove non si confrontassero con la motivazione della Corte d'appello e fossero prive di specifiche allegazioni; ha escluso che la richiesta di riqualificazione fosse scrutinabile, perché già formulata in appello senza indicare le ragioni di fatto e di diritto, e l'ha comunque ritenuta manifestamente infondata rispetto alla condotta lesiva ai danni di una persona estranea al rapporto creditorio. Ha inoltre confermato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 ciascuno? La sentenza dispone il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e la rifusione, in favore delle parti civili indicate, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate complessivamente in euro 5.897,60, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di immutabilità del giudice e all'utilizzazione delle prove assunte da un precedente collegio.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sulle nullità concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato.
Richiamato dai ricorrenti in materia di nullità processuali.
art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Indica i vizi di legittimità denunciati: violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omessa specifica correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso determina l'inammissibilità per aspecificità dei motivi.
Consente di rilevare in cassazione l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
"l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"
Impone che i motivi d'impugnazione indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno di ciascuna richiesta; la violazione comporta l'inammissibilità.
Richiamato in relazione alla richiesta, formulata in primo grado, di assunzione d'ufficio di una prova testimoniale.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello per prove già conoscibili è subordinata alla valutazione che il giudice non possa decidere allo stato degli atti e all'accertamento dell'incompletezza dell'istruttoria.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamato quale base normativa del contraddittorio scritto nel procedimento.
Richiamato quale successiva disciplina del contraddittorio scritto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le ragioni effettivamente poste dal giudice d'appello a fondamento della decisione, anche se la doglianza astrattamente formulata riguarda una violazione di legge o una nullità processuale.
- La contestazione della comprensione linguistica dell'imputato alloglotto e dell'attività di traduzione o interpretazione deve essere specifica e indicare gli elementi concreti dai quali deriverebbero l'incompletezza, l'inaffidabilità o l'incidenza effettiva sul diritto di difesa; la mera reiterazione della doglianza non è sufficiente.
- La decisione della difesa tecnica di prestare consenso all'utilizzazione degli atti, in assenza di specifiche allegazioni sulla mancata comprensione del relativo significato processuale, non consente di dedurre genericamente un pregiudizio difensivo derivante dalla condizione di imputato alloglotto.
- La richiesta di riqualificare una condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anziché come rapina o estorsione, non può essere accolta quando la condotta violenta o minacciosa sia rivolta anche contro una persona estranea al rapporto creditorio, nei cui confronti non esiste alcuna pretesa azionabile in giudizio.
- Un motivo d'appello privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta è inammissibile per difetto di specificità; il ricorso per cassazione non può validamente censurare la decisione di merito su una questione già introdotta in appello in modo originariamente inammissibile.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è obbligatoria per una prova già conosciuta e tardivamente richiesta in primo grado; la valutazione del giudice di merito circa la sua necessità e rilevanza è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
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