Cassazione Penale, Ordinanza n. 16072/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per la colpa nella proposizione dei motivi inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello alla pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per detenzione illecita di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo ha dedotto violazione di legge per non essere stata riconosciuta la destinazione della sostanza ad uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che il materiale probatorio non consentisse di ritenere integrata la detenzione a fini di spaccio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione, anche tenendo conto della recidiva reiterata specifica e della sospensione, sarebbe maturata solo dopo la data della sentenza di appello. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito e non fondato su specifici travisamenti della prova, essendo la decisione di merito già sorretta da argomentazione puntuale sul quantitativo di hashish, sulla ricavabilità di 76,5 dosi, sulla presenza di bilancino e taglierino con residui di sostanza e sull'assenza di redditi o attività lavorativa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La detenzione della sostanza stupefacente, in presenza degli indici valorizzati dai giudici di merito, è stata ritenuta incompatibile con l'uso personale e quindi riconducibile alla fattispecie incriminatrice contestata.
art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato quale disciplina dell'uso personale, non riconosciuto nel caso concreto per la quantità di hashish, gli strumenti di frazionamento e pesatura e l'assenza di risorse economiche dell'imputato.
La sospensione del corso della prescrizione è stata considerata nel calcolo del termine prescrizionale.
Il termine di prescrizione è stato determinato in base alla pena edittale e all'effetto della recidiva reiterata specifica, con conseguente maturazione solo dopo la sentenza di appello.
Massime di principio
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione è manifestamente infondata quando, applicando correttamente il termine prescrizionale e le eventuali cause di sospensione, il termine maturerebbe solo dopo la data della decisione impugnata.
- In presenza di recidiva reiterata specifica, il calcolo del tempo necessario a prescrivere deve essere effettuato tenendo conto dell'aumento del termine previsto dalla disciplina codicistica.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti quando la sentenza di merito abbia già motivato in modo puntuale e non siano indicati specifici travisamenti della prova.
- La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale può essere esclusa sulla base di indici oggettivi quali il quantitativo detenuto, la frazionabilità in dosi, la presenza di strumenti di pesatura o confezionamento e l'assenza di disponibilità economiche incompatibili con un consumo esclusivamente personale.
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