Cassazione Penale, Ordinanza n. 03500/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non deduceva censure nuove e specifiche, ma reiterava le doglianze già respinte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La tesi difensiva era che il bene sottratto, una bicicletta, fosse stato lasciato nel garage della casa dei genitori della persona offesa, luogo che non avrebbe potuto qualificarsi come pertinenza dell'abitazione né come privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. Il ricorso, però, si limitava a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece esplicitato le ragioni per ritenere il garage luogo di privata dimora rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice.
Norme richiamate
Il furto commesso in un garage è stato ritenuto, nella motivazione richiamata, riconducibile al furto in abitazione perché il locale è stato qualificato come luogo di privata dimora/pertinenza rilevante ai fini della norma.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
La mancata specificità del motivo e il difetto di confronto con la decisione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specifiche ragioni di diritto e di fatto; la mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a lamentare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione senza criticare le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione di merito.
- Ai fini del furto in abitazione, la qualificazione del luogo come privata dimora o pertinenza rilevante richiede una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo mediante censure specifiche e non meramente reiterative.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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